ISCRO: dal 1 maggio riapre il canale per le domande

L’NPS, con il messaggio n. 1569 del 7 aprile 2022, torna ad occuparsi dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativ (ISCRO), rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. I beneficiari devono presentare domanda telematica all’INPS entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.

Riapertura canale telematico

A decorrere dal 1° maggio 2022 sarà possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2022 e l’Istituto provvederà dunque ad attivare il servizio di presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell’INPS, che rimarrà disponibile fino alla data del 31 ottobre 2022.

Esclusioni e incompatibilità

L’accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, della legge n. 178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023: non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2022 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2021.

In caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO riconosciuta per l’anno 2021, l’assicurato non potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021–2023.

La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2022 può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021, nonché da coloro che, pur avendo presentato domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta o la prestazione revocata dall’origine.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata accedendo al servizio di presentazione della domanda di indennità ISCRO sono le seguenti:

– SPID di livello 2 o superiore;

– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

– Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, la prestazione ISCRO può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato dell’Istituto.

In sede di presentazione della domanda l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto.