Malattia lavoratori dello spettacolo: certificazione e pagamento

L’INPS, interviene con il messaggio n. 1568 del 7 aprile 2022, per fornire indicazioni operative sulla gestione della malattia per I lavoratori dello spettacolo. Al riguardo è ammessa la possibilità che il certificato di malattia, prodotto in modalità telematica o, laddove ciò non sia eccezionalmente possibile, in modalità cartacea, costituisce a tutti gli effetti l’istanza di prestazione.

Il certificato viene redatto sin dal primo giorno e viene trasmesso telematicamente dal medico curante mediante il canale SAC ovvero, se compilato in modalità cartacea, viene inviato direttamente dal lavoratore all’Inps e al datore di lavoro, entro il termine di due giorni dal rilascio, secondo quanto previsto dal legislatore.

Pagamento diretto

Nei casi di pagamento diretto della prestazione di malattia, il lavoratore, al fine di può indicare I dati necessari al pagamento dell’indennità economica può utilizzare il modello “SR188”.Al modello può essere allegata eventuale documentazione ritenuta utile all’istruttoria della pratica.

I datori di lavoro devono valorizzare, nell’ambito dei flussi mensili Uniemens, lo specifico campo finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base del contratto di riferimento.

Procedura d’ufficio

L’operatore effettua le opportune verifiche per accertare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia, sulla base delle comunicazioni mensili dei datori di lavoro (Uniemens) e degli altri dati presenti nelle banche dati dell’Inps (Comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).

L’INPS può richiedere al lavoratore una dichiarazione di responsabilità nella quale l’interessato attesti di non percepire la piena retribuzione in caso di malattia da parte del datore di lavoro, ai sensi dello specifico contratto di lavoro.

Credito agevolato: stabiliti gli oneri 2022 per il settore fondiario-artigiano e per le imprese artigiane

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022 due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entrambi emanati il 29 marzo 2022, che stabiliscono rispettivamente:

– la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l’anno 2022;

– la maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l’anno 2022.

Commissione onnicomprensiva

Il decreto stabilisce che la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio è fissata per l’anno 2022 nelle seguenti misure:

a) dello 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2022;

b) dello 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2022 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2021.

Maggiorazione forfettaria

Il decreto stabilisce che la maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane è fissata per l’anno 2022 nelle seguenti misure:

– dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi;

– dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.