CCNL Dirigenti aziende alberghiere

Il 25 Febbraio 2022 Federalberghi e Manageritalia hanno siglato un accordo per la definizione di una garanzia assicurativa aggiuntiva per infortuni nella Convenzione Pastore per i dirigenti di aziende alberghiere.

Copertura “infortuni”
In ottemperanza all’impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all’art. 18 del Ccnl, in occasione della sottoscrizione dell’accordo del 30 luglio 2021, l’associazione Antonio Pastore ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già contemplate nella Convenzione Pastore.

La copertura “infortuni”  risponde all’esigenza di tutela del dirigente in caso di infortunio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.

Con il presente accordo le Parti hanno convenuto quanto segue:

  • la copertura “infortuni” sarà inclusa nella Convenzione Pastore con decorrenza 1° gennaio 2022;
  • il premio annuo è fissato in € 410,00 per assicurato (e si aggiunge al contributo dovuto dalle aziende all’associazione Antonio Pastore);
  • solo per l’avvio della nuova copertura, per l’anno 2022 è stabilito un incremento ridotto del contributo annuo, dovuto dall’azienda, pari ad € 287,00;
  • analoghi incrementi contributivi saranno applicati per i dirigenti assunti o nominati con le agevolazioni contributive di cui all’art. 29 Ccnl 24 Giugno 2004 e s.m.i.;
  • per l’anno 2022, le aziende che hanno rinnovato, anteriormente alla stipula del presente accordo, le polizze assicurative sottoscritte ex art. 18, comma 6, del Ccnl, possono posticipare la decorrenza dell’aumento contributivo al giorno successivo alla scadenza annuale delle predette coperture assicurative.
    In ogni caso, tutti i dirigenti saranno obbligatoriamente assicurati dalla garanzia contrattuale “infortuni” Pastore entro il 1° gennaio 2023;
  • la copertura assicurativa riguarda i dirigenti in servizio fino al raggiungimento degli 80 anni di età e garantirà i seguenti indennizzi a seguito di infortunio professionale ed extra professionale:
  1. in caso di morte: una somma pari a 5 volte la retribuzione annua di fatto, con un massimo assicurato di € 750.000,00;
  2. in caso di invalidità permanente totale: una somma pari a 6 volte la retribuzione annua di fatto, con un massimo assicurato di € 900.000,00;
  3. in caso di invalidità permanente parziale: un importo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i..
  • Le somme massime assicurate sono calcolate su una retribuzione annua convenzionale di € 150.000,00. Pertanto, qualora le retribuzioni di fatto risultassero più elevate rispetto  a tale valore, sarà cura delle imprese attivare una copertura assicurativa integrativa che garantisca le differenze rispetto all’indennizzo previsto dalla polizza contrattuale.