Cassa integrazione Covid-19: pagamento diretto solo con UniEmens-Cig

L’INPS ha fornito le sue prime indicazioni operative con la circolare 14 aprile 2021, n. 62 con cui ha spiegato la portata semplificatoria della novità introdotta e ha comunicato l’avvio di una prima fase transitoria, di durata semestrale, durante la quale l’invio dei dati poteva essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.

Salvo proroghe dell’ultima ora, per gli eventi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° maggio 2022 i dati relativi ai flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) nonché dell’assegno di integrazione salariale – AIS, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, dovranno essere inviati esclusivamente tramite l’utilizzo del flusso telematico uniemens-cig.

A decorrere dal 1° maggio 2022 infatti termina il periodo transitorio, più volte prorogato dall’INPS, di coesistenza del vecchio modello “SR41” con il nuovo flusso telematico “UniEmens -Cig”.

Il decreto Sostegni (articolo 8 decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69) proroga la possibilità di ricorrere ai trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO o assegno di integrazione salariale – AIS dal 1° gennaio 2022, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234) a seguito di sospensione o riduzione dell’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e decorrenti dal 1° aprile 2021.

Il decreto prevede inoltre, per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021, modifiche al sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, stabilendo che la stessa sia effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

La scelta tra i due sistemi veniva lasciata al datore di lavoro in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”. Tutte le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso Ticket avrebbero dovuto invece seguire le modalità utilizzate per il primo invio.

Successivamente l’INPS, con il messaggio 19 ottobre 2021, n. 3556, ha prorogato il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021.

L’Istituto, a seguito delle segnalazioni pervenute e delle esigenze rappresentate da aziende e intermediari, con il messaggio 23 marzo 2022, n. 1320, ha infine comunicato un’ulteriore proroga del periodo di coesistenza dei due sistemi (flusso telematico “UniEmens-Cig” e modello “SR41) fino al 30 aprile 2022.

Passaggio a UniEmens-Cig

Le nuove richieste di pagamento diretto relative a periodi di integrazione salariale( CIGO,CIGS,AIS)

 decorrenti dal 1° maggio 2022 devono pertanto essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.

I datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2022, hanno però già inviato richieste di pagamento con il sistema “SR41” devono continuare ad utilizzare tale sistema fino alla fine del periodo autorizzato.

Restano inoltre escluse dal nuovo sistema “UniEmens-Cig” le richieste di pagamento diretto:

  • per i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, i cui dati continuano ad essere trasmessi con il modello “SR43” semplificato;
  • relative all’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale (articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92), per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello sr41 sempòlificato.

È utile ricordare, alla stregua di quanto evidenziato dall’INPS, che il passaggio al nuovo sistema “UniEmens-Cig” offre una serie di vantaggi a datori di lavoro e intermediari.

In particolare, oltre a velocizzare i tempi di erogazione della prestazione, l’invio del flusso “UniEmens-Cig” semplifica gli oneri di compilazione e di trasmissione essendo possibile trasmettere un unico flusso che contiene al suo interno i dati riferiti ai lavoratori di più aziende, mentre nel caso di invio dei dati relativi al pagamento diretto tramite il modello “SR41” è necessario inviare un singolo modello per ogni azienda interessata dalla richiesta di integrazione salariale.

Compilazione del flusso UniEmens-Cig

Nella denuncia Uniemens per il pagamento diretto della CIG e Fondi di Solidarietà è presente, in particolare, la nuova sezione <PagDiretto>, contenente, tra l’altro, i riferimenti del codice IBAN sul quale l’Istituto effettua la liquidazione della prestazione.

Nell’UniEmens-Cig inoltre il Ticket richiesto per la gestione dei pagamenti diretti è un Ticket tipizzato per tali pagamenti: in fase di richiesta, tramite l’apposita procedura, nei casi di pagamento diretto va selezionata la relativa voce, indicante la corretta tipologia di pagamento diretto.

L’utilizzo di un Ticket tipizzato per il pagamento diretto produce un errore bloccante se indicato in un flusso ordinario e un Ticket non tipizzato per il pagamento diretto produce un errore se indicato in un flusso “UniEmens-Cig”.

Analogamente a quanto avviene per l’UniEmens standard, i flussi “UniEmens-Cig” sono sottoposti a preventivi controlli di accoglienza e, una volta trasmessi, ai controlli di coerenza, congruità e compatibilità.

Nel documento tecnico allegato alla circolare 14 aprile 2021, n. 62 l’INPS ha evidenziato gli aspetti, le caratteristiche e gli standard del nuovo flusso di trasmissione di dati.