Concordato preventivo in continuità compatibile con affitto d’azienda

La Corte di Cassazione con sentenza 10998 del 5 aprile 2022 ha specificato che il concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis della Legge fallimentare è configurabile anche quando l’azienda è stata già affittata o è destinata ad esserlo.

La Corte di Appello confermava la decisione del tribunale che dichiarava l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata.

Gli Ermellini hanno precisato come risulti del tutto indifferente il fatto che, al momento dell’ammissione alla procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l’azienda sia esercitata dal debitore o, come nell’ipotesi dell’affitto, da un terzo.

Difatti, il contratto d’affitto “può costituire uno strumento per giungere alla cessione e al conferimento dell’azienda senza il rischio della perdita dei suoi valori, primo tra tutti l’avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile”.

Ciò, a prescindere se esso rechi o meno l’obbligo dell’affittuario di procedere, poi, all’acquisto dell’azienda.