Erogazioni liberali Covid 19: agevolazioni anche in assenza di conti correnti dedicati

L’ Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 238 del 29 aprile 2022 con cui ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020.

L’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto cura Italia”), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica causata da Covid-19.

Il comma 1 prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Con le stesse finalità, il successivo comma 2 prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Con specifico riferimento al reddito d’impresa, quindi, il comma 2 dell’articolo 66 del Decreto cura Italia – con il richiamo al predetto articolo 27 della legge n. 133 del 1999 – si prefigge la finalità di assicurare una peculiare disciplina a favore delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 a sostegno dell’emergenza da COVID-19, mediante la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro e la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente. Le erogazioni liberali effettuate nel 2020 sono interamente deducibili anche ai fini IRAP nell’esercizio di sostenimento del relativo onere.

In più, come chiarito nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, rientrano nel novero delle donazioni agevolabili ai sensi dell’articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020 anche quelle eseguite direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza Covid-19.

Tale precisazione risulta coerente, sotto il profilo sistematico, anche con la previsione extra-fiscale dell’articolo 4 del decreto legge n. 18 del 2020 che, al comma 1, stabilisce che le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza Covid-19, sino al termine dello Stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Ovviamente le erogazioni liberali in denaro di cui al citato articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione/deduzione non spetta, quindi, per le erogazioni liberali effettuate in contanti.

L’attivazione di conti correnti dedicati, da parte dei beneficiari delle erogazioni liberali, non costituisce una condizione essenziale per l’applicazione del regime di favore di cui all’articolo 66 del Decreto cura Italia.

Resta fermo, tuttavia, che in assenza di conti correnti dedicati aperti dai beneficiari delle erogazioni liberali, la società donante potrà operare la relativa deduzione, ai fini IRES ed IRAP, sempreché sia in grado di produrre: – la ricevuta del versamento effettuato e – una specifica ricevuta, rilasciata dal soggetto donatario, dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.