Attività ispettiva su imprese sociali, decreto in Gazzetta

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 100 dello scorso 30 aprile il decreto del 29 marzo 2022, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 15 del D.Lgs. 112/2017, definisce le modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, individuando i criteri le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali.

Controllo ordinario

Il controllo ordinario, avente cadenza almeno annuale, avviato entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico e completato entro novanta giorni dal primo accesso, verifica:

  • la gestione amministrativo-contabile delle imprese sociali;
  • l’effettivo perseguimento delle finalità di utilità sociale;
  • l’effettivo svolgimento in via principale e in forma di impresa di una o più attività di interesse generale;
  • il rispetto dell’assenza dello scopo di lucro;
  • il rispetto delle disposizioni in materia di coinvolgimento dei lavoratori.

Le attività di controllo ordinario sono effettuate in presenza del legale rappresentante dell’impresa o di un socio o amministratore appositamente delegato, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Nel caso in cui non siano state rilevate irregolarità, viene sottoscritto il verbale di avvenuto controllo senza rilievi; in caso contrario, il controllore diffida l’organo di amministrazione dell’impresa sociale a regolarizzarle entro un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore ai novanta.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il controllore formalizza una proposta, non vincolante, di nomina di un commissario ad acta o un provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.

In caso di irregolarità non sanabili, il controllore formalizza proposta di adozione del provvedimento di perdita della qualifica di impresa sociale. 

Controllo straordinario

Per il controllo straordinario, invece, le funzioni ispettive sono demandate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, salvo quanto disposto per la Regione Sicilia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con cui il Ministero sottoscrive appositi accordi o protocolli d’intesa con le Amministrazioni competenti per garantire l’uniforme svolgimento dell’attività.

Riconoscimento e autorizzazione delle associazioni

Le associazioni cui aderiscono almeno mille imprese sociali, iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, presentano al Ministero un’istanza di riconoscimento corredata da:

  • una copia dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’eventuale regolamento interno;
  • le dichiarazioni di adesione delle varie imprese sociali;
  • un documento da cui risultino nome, cognome e qualifica degli organi sociali autorizzati a trattare per conto dell’associazione richiedente;
  • documentazione comprovante la capacità di effettuare i controlli ordinari nei confronti degli enti aderenti e di disporre di un numero di controllori tale da garantire l’esecuzione dei controlli ordinari di propria competenza.

Il riconoscimento delle associazioni avviene con apposito decreto del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.