Contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva: domande dal 6 al 20 giugno

Dal 6 giugno al 20 giugno 2022 è possibile trasmettere la domanda per il contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva previsto dal decreto Sostegni bis, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Con provvedimento del 3 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza e definito termini e modalità di presentazione. L’erogazione del contributo, al netto dell’eventuale importo da restituire, è effettuata mediante accredito sul conto corrente.

A chi spetta

Secondo quanto previsto dall’art. 43-bis, D.L. n. 73/2021, volto a mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, il contributo è rivolto alle imprese che svolgono servizi di ristorazione non occasionale definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione di una comunità delimitata.

Possono, quindi, accedere al contributo le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, la cui attività prevalente o secondaria alla data del 31 dicembre 2020, comunicata con il modello AA7 o AA9 all’Agenzia delle Entrate, è individuata dai codici Ateco 2007:

– 56.29.10 “Mense”

– 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.

Quali comunità delimitate e definite si intendono, a titolo esemplificativo, scuole, università, uffici, caserme e strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

Per accedere al contributo i beneficiari devono aver subito una riduzione di almeno il 15% nell’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2020 rispetto all’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 e questi ultimi devono essere generati per almeno il 50% dai corrispettivi derivanti dai contratti di ristorazione collettiva indicati.

Con riferimento alle imprese con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, la riduzione sarà calcolata sulla base dei ricavi conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello dell’entrata in vigore del decreto Sostegni bis (ovvero quello relativo all’esercizio 2019/2020), da rapportare al valore dei ricavi conseguiti nel secondo periodo d’imposta precedente alla data di entrata in vigore del decreto (ossia all’esercizio 2018/2019).

Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo del fatturato previsto dalla norma sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento. Per accedere al contributo, le imprese devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza, avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva.

Come previsto espressamente, l’aiuto non può essere erogato ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. L’aiuto, inoltre, non può essere richiesto dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Come inviare la domanda

Il modello per richiedere il contributo deve essere trasmesso dal 6 giugno al 20 giugno 2022 utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia.

La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa il richiedente può conferire una specifica delega.

Nel medesimo periodo è possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario.

La rinuncia può essere inviata anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Qualora l’istanza sia inviata da un intermediario, l’Agenzia delle Entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa una istanza o una rinuncia ad una istanza precedentemente presentata.

Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all’accoglimento dell’istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Come calcolare il contributo

Le risorse finanziarie sono ripartite prioritariamente in egual misura tra tutti i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza fino all’importo di 10.000 euro ciascuno. Le eventuali risorse finanziarie rimanenti saranno ripartite tra tutti i soggetti beneficiari a seconda del numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa rispetto alla somma dei lavoratori dipendenti di tutte le imprese che hanno presentato richiesta e per le quali il contributo risulta spettante, ferme restando le condizioni del Temporary Framework attualmente vigenti.

L’erogazione del contributo, al netto dell’eventuale importo da restituire, è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Qualora l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica. Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022.

Il contenuto dell’istanza

Oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, l’istanza contiene la dichiarazione che i ricavi 2019 siano stai generati per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti di ristorazione collettiva e che la riduzione dei ricavi 2020 sia almeno del 15% rispetto a quelli del 2019, l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L’istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative al mancato superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Nell’istanza sono indicati, inoltre, gli eventuali importi da restituire per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.

I controlli delle Entrate

Qualora dai controlli emerga che il contributo è in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante, irrogando le dovute sanzioni.

Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 316-ter c.p. per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Sulla base di protocolli d’intesa, l’Agenzia delle Entrate trasmette:

– alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;

– al Ministero dell’Interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti i contributi per i controlli anche attraverso procedure semplificate.