Adempimento collaborativo: cambia il modello per aderire al regime

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento in data 4 maggio 2022 con cui ha previsto delle modifiche del modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” approvato con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016.

Il modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo”, attualmente pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, aveva necessità di essere adeguato alla luce delle modifiche intervenute con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2022 e con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018.

In particolare, il Decreto del 31 gennaio 2022 – Min. Economia e Finanze, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ha esteso la possibilità di accesso al regime di adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

L’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, ha inserito il nuovo comma 6-bis all’articolo 70-duodecies del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di introdurre una ulteriore previsione di estensione dei requisiti soggettivi di accesso al regime, dedicata ai partecipanti a Gruppi IVA.

E’, infatti, previsto che, nel caso di adesione al regime di adempimento collaborativo, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 70-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il predetto regime si estende a tutte le società partecipanti al Gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l’opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime.

Pertanto, il modello è stato modificato e:

-nel campo “DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI”, i periodi “non inferiore a dieci miliardi di euro” vengono variati in “non inferiore a un miliardo di euro”, viene inoltre inserito il nuovo campo: “possesso del requisito di cui comma 6-bis, dell’articolo 70-duodecies del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (appartenenza ad un Gruppo IVA ove almeno uno dei partecipanti abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo)”

-viene inserito il nuovo campo “DATI RELATIVI AL GRUPPO IVA”;

-il punto delle istruzioni rubricato “2. Soggetti interessati alla presentazione del modello”, viene variato per recepire le modifiche intervenute, in relazione all’estensione della platea dei contribuenti ammissibili al regime;

-nelle istruzioni viene modificato il nelle istruzioni al campo rubricato “3. modalità di presentazione della domanda”.