Licenziamento illegittimo, sanzione conservativa anche con clausola elastica

La Corte di Cassazione con sentenza 11665 del 11 aprile 2022 ha statuito che il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore nella previsione contrattuale che punisce l’illecito con sanzione conservativa anche se tale previsione è espressa attraverso clausole generali o elastiche. 

La Suprema corte ha giudicato fondato il ricorso avanzato da un lavoratore contro la decisione con cui la Corte di secondo grado, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatogli dal datore di lavoro, aveva escluso l’applicazione della tutela reintegratoria, disponendo, in suo favore, solo il riconoscimento di un’indennità risarcitoria.

Nella specie, la sanzione espulsiva era stata irrogata a seguito di contestazione disciplinare relativa a vari episodi; contestazioni, queste, che secondo i giudici di merito erano prive di rilievo disciplinare o comunque di minima rilevanza, tali, in ogni caso, da non giustificare il comminato recesso.

Circa la tutela applicabile, la Corte d’appello aveva fatto riferimento alle previsioni del contratto collettivo relativo al caso concreto (ossia il CCNL per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata e, in particolare, l’art. 101 del medesimo) ed avevano conseguentemente escluso di poter reintegrare il lavoratore.

Nell’accogliere le ragioni del ricorrente, gli Ermellini hanno statuito che in tutti i casi in cui il CCNL rimetta al giudice la valutazione dell’esistenza di un simile rapporto di proporzione, al lavoratore spetti la sola tutela indennitaria, escludendosi “che in tale disciplina sia ravvisabile una disparità di trattamento, connessa alla tipizzazione o meno operata dalle parti collettive delle condotte di rilievo disciplinare, evidenziandosi che si tratterebbe piuttosto dell’espressione di una libera scelta del legislatore, fondata sulla valorizzazione dell’autonomia collettiva in materia”.

Rispetto a tali assunti, la Cassazione ha comunque ritenuto necessario un chiarimento: al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 “è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche”.