CCNL Legno e Lapidei artigianato

Con ipotesi di accordo 3 Maggio 2022 Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, Cna Produzione, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno rinnovato il Ccnl Area Legno-Lapidei. Il Ccnl, in applicazione dell’accordo interconfederale 26 Novembre 2020, confluisce nella nuova macro area Manifatturiero. Il contratto decorre dal 1° Gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 Dicembre 2022.

Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte dall’accordo, che decorrono, salvo non sia diversamente specificato, dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è stato previsto, a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 3 Maggio 2022, un importo forfettario una tantum pari ad  150,00, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L’importo una tantum, riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento, verrà erogato nelle seguenti due soluzioni di pari importo:

  • la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022;
  • la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022;

L’importo suindicato sarà erogato agli apprendisti, in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 3 Maggio 2022, nella misura del 70%, con le medesime decorrenze, mentre sarà ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L’importo una tantum è escluso dalla base di computo del t.f.r. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazioni degli importi di una tantum e dunque dovranno essere detratti dalla stessa una tantum fino a concorrenza e cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2022.

Incrementi retributivi
Sono stati previsti i seguenti incrementi retributivi per i settori Legno e Lapidei delle imprese artigiane e pmi, in riferimento ai livelli rispettivamente “D” e “5”, da riparametrare per gli altri livelli.

Imprese artigiane

Settore legno, arredamento, mobili
Livello1° Maggio 20221° Settembre 2022
D€ 45,00€ 30,00
Settore lapidei, escavazione, marmo
Livello1° Maggio 20221° Settembre 2022
5€ 45,00€ 34,00


PMI

Settore legno, arredamento, mobili
Livello1° Maggio 20221° Settembre 2022
D€ 50,00€ 26,00
Settore lapidei, escavazione, marmo
Livello1° Maggio 20221° Settembre 2022
5€ 50,00€ 30,00


Bilateralità
A decorrere dal 1° Maggio 2022 si intende integralmente recepito all’interno del Ccnl, divenendone parte integrante, l’accordo interconfederale del 17 Dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil.

Congedi per le lavoratrici vittime di violenza di genere
Alle lavoratrici inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, Case rifugio o Centri antiviolenza, è riconosciuto il diritto ad un congedo retribuito non superiore a 3 mesi, fruibile a giorni o ad ore nell’arco di 3 anni, ed esercitabile con preavviso non inferiore a 5 giorni (salvo casi di oggettiva impossibilità) e con indicazione dell’inizio e fine del periodo di congedo.

Come condizione di miglior favore, l’accordo prevede ulteriori 2 mesi di aspettativa non retribuita.

Alla lavoratrice viene riconosciuto inoltre il diritto ad essere trasferita presso altra sede, compatibilmente con  le esigenze organizzative e produttive aziendali, e il diritto, indipendente dal diritto al congedo, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e alla ri-trasformazione in tempo pieno.

Malattia e infortunio
I lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapie salvavita certificate, hanno diritto ad un periodo di comporto di 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi.
Per tali lavoratori, in caso di malattia superiore a 180 giorni, l’indennità sostitutiva della retribuzione netta di fatto, prevista per un periodo massimo di 90 giorni, è elevata al 50%.

Contratto a tempo determinato
Affiancamento
In caso di assunzione a termine per sostituzione, l’affiancamento è consentito, sia prima che inizi l’assenza che dopo il rientro del lavoratore sostituito, per una durata massima di 90 giorni di calendario.

Limiti quantitativi
L’assunzione con contratti a tempo determinato è consentita nei seguenti limiti:

  • n. 3 lavoratori a termine, nelle imprese da 0 a 5 dipendenti (comprendendo tra questi lavoratori a tempo indeterminato e gli apprendisti);
  • n. 1 lavoratore a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza, nelle imprese da 6 a 18 dipendenti (comprendendo tra questi solo lavoratori a tempo indeterminato);
  • il 35% del personale in forza, nelle imprese da 19 dipendenti in poi (comprendendo tra questi solo lavoratori a tempo indeterminato).

Stagionalità
Le Parti, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. 81/2015, hanno concordato che  sono da considerare attività stagionali, oltre quelle definite dal D.P.R. 1525/1963 e s.m.i., anche  le attività  produttive concentrate in periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche, all’approvvigionamento di materie prime a sua volta condizionato dal clima, dal mercato che varia in funzione della stagione o perchè obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività.

Nell’accordo sono individuate le seguenti ipotesi rispondenti ai suindicati criteri:

  • fabbricazione e installazione di tende, zanzariere, e ogni altra schermatura solare;
  • lavorazione di estrazione del sughero naturale, selezione e stagionatura;
  • fabbricazione di turaccioli comuni o da spumante;
  • fabbricazione elementi di arredo ligneo per esterno/giardino.

Nell’arco dello stesso ciclo stagionale, la durata complessiva massima può essere di 5 mesi per ogni azienda, comprese proroghe e rinnovi.

Ulteriori causali
Fino al 30 Settembre 2022, salvo modifiche e integrazioni, al contratto potrà essere apposto un termine di durata massima di 24 mesi, in presenza delle seguenti specifiche esigenze:

  • punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali  e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Formazione continua ex art. 6 L. 53/2000
A ciascun lavoratore sono riconosciute 8 ore di formazione, da usufruire entro il 31 Dicembre 2022 durante l’orario di lavoro, per percorsi di alfabetizzazione digitale, erogati in via prioritaria da Fondartigianato.