Reato di sottrazione fraudolenta: niente sequestro senza debito tributario

La Corte di Cassazione con sentenza 15239 del 20 aprile 2022 ha specificato che il  delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo che si configura solo ed esclusivamente in presenza di un debito fiscale, anche se non ancora definitivo, ma pur sempre esistente.

E’ stato annullato, con rinvio, il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP in relazione al reato di cui all’articolo 11 del  d.lgs 74/2000 contestato a due indagati (padre e figlia).

Questi ultimi erano accusati di aver effettuato alienazioni simulate di immobili, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute in riferimento a due annualità.

Dopo che il Tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare, gli stessi si erano rivolti alla Suprema corte, deducendo violazione di legge ed apparenza della motivazione.

Doglianza, questa, che gli Ermellini hanno giudicato fondata, atteso che la motivazione della decisione di merito risultava meramente apparente, non affrontando le questioni specificamente sollevate con l’impugnazione.

la Corte di cassazione ha ricordato, in primo luogo, che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo solo all’astratta configurabilità del reato, dovendo tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione che emerge dagli elementi forniti dalle parti.

In definitiva, la condotta fraudolenta deve essere intenzionalmente finalizzata a sottrarsi al pagamento delle imposte e, se manca il debito fiscale, essa non può ritenersi configurabile.

L’ordinanza impugnata, quindi, in cui mancava qualsiasi analisi sulla sussistenza del debito fiscale per la persona fisica, in relazione alla posizione della società di cui la stessa era amministratrice, è stata annullata, con rinvio per un nuovo esame di merito.