CCNL Edilizia artigianato

Il 4 Maggio 2022 Anaepa – Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno siglato il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini. Il contratto, salvo diverse specifiche decorrenze, si applica dal 1° Maggio 2022 al 30 Settembre 2024 ai rapporti in corso alla data del 1° Maggio 2022 o instaurati successivamente.

Si riportano di seguito le novità di maggior rilievo.

Minimi retributivi
Le Parti hanno definito un incremento retributivo pari ad € 92,00 parametro 100 (operaio comune), riparametrato come da seguente tabella.

LivelliParametriAumenti
dal 1/5/2022dal 1/7/2023
205106,6082,00
18093,6072,00
15078,0060,00
13972,2855,60
13067,6052,00
11559,8046,00
10052,0040,00

Stante i suindicati aumenti, i nuovi minimi retributivi risultano i seguenti:

LivelliNuovi Minimi
dal 1/5/2022dal 1/7/2023
1.911,461.993,46
1.705,081.777,08
1.421,041.481,04
1.325,381.380,98
1.231,721.283,72
1.107,651.153,65
947,30987,30


Orario di lavoro
Per le imprese a cui si applica l’art. 29 della L. 341/1995 e per le imprese che non hanno avuto condanne a seguito di infortuni gravi nei 5 anni precedenti, l’accordo introduce la possibilità di variare temporaneamente l’orario di lavoro contrattuale in caso di:

  • lavorazioni soggette a particolari prescrizioni e normative regionali o comunali;
  • rimodulazioni organizzative finalizzate a favorire l’attività psico-fisica dei lavoratori e/o necessarie a garantire la maggiore sicurezza dei lavoratori e dei cittadini (es: lavori in centro storico, presso scuole o edifici pubblici, in periodi estivi e/o invernali in località turistiche, ecc.).

A tal fine, è richiesta una preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali territoriali Feneal, Filca e Fillea e, se presenti, alle Rsu/Rsa, contenente le ragioni che determinano tale variazione, l’inizio e la fine presunta, l’indicazione del cantiere e il numero di maestranze impiegate.

Tale rimodulazione dell’orario non è ammessa:

  • nei periodi in cui l’impresa ha attivato ammortizzatori sociali;
  • nelle giornate per le quali sia stata richiesta cassa integrazione per eventi metereologici.

Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.)
Per la vigenza del Ccnl, viene confermato che le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti potranno concordare, per la circoscrizione di propria competenza, l’E.V.R., nella misura massima del 6% dei minimi in vigore, secondo criteri e modalità di cui all’art. 42.

Le Parti convengono inoltre che l’E.V.R. sia tassato con l’imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente, in quanto “incrementi di risultato” di ammontare variabile e specificano che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il t.f.r..

Preavviso
Il preavviso, in caso di licenziamento o dimissioni dell’operaio non in prova, è stabilito in:

  • 7 giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 3 anni;
  • 10 giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre 3 anni.

Contratto a tempo determinato
Al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
Fino al 30 settembre 2022, è consentito apporre al contratto una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, da parte di imprese in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’art. 29 L. 341/95 anche per le seguenti specifiche condizioni:

  • avvio di un nuovo cantiere;
  • proroga dei termini di un appalto;
  • avvio di specifiche attività edile o fase lavorativa non precedentemente programmata;
  • assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni;
  • assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi;
  • assunzione di cassaintegrati.

Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi può far valere il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, attuate entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni svolte.