Importi evasi rilevanti? Fisco tenuto comunque al rispetto dei 60 giorni

La Corte di Cassazione con sentenza 12713 del 21 aprile 2022 ha chiarito che la  circostanza che gli imponibili accertati siano consistenti non ha rilievo al fine di dimostrare l’urgenza del Fisco così come non ha rilievo nemmeno la prossimità della scadenza del termine utile per procedere all’accertamento.

Annullati, dalla Cassazione, gli avvisi di accertamento notificati a una Srl per Irap e Irpef, in considerazione del mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dalla Legge tra la redazione del Processo verbale di constatazione (PVC) e la notifica degli avvisi medesimi.

A fronte dell’opposizione avanzata dalla società e dai soci nei confronti dei predetti atti impositivi, la CTR ne aveva affermato la piena validità ed efficacia, ritenendo adeguate le argomentazioni di invocata urgenza prospettate dalla Agenzia delle Entrate per giustificare il mancato rispetto del termine dilatorio dei 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente.

Nel dettaglio, l’Amministrazione finanziaria aveva indicato, quali ragioni dell’urgenza, il fatto che l’Ufficio si era immediatamente attivato ponendo in essere un’attività di controllo che aveva assicurato ai contribuenti una attiva cooperazione al procedimento amministrativo, la rilevanza degli imponibili accertati e l’imminente decadenza dei termini di accertamento.

La Cassazione, in particolare, ha precisato come lo svolgimento del contraddittorio preventivo, in sede amministrativa, sia adempimento diverso e non sostitutivo rispetto all’obbligo di riconoscimento al contribuente di un termine minimo di 60 giorni.

Inoltre, l’eventuale rilevanza degli imponibili accertati non ha rilievo al fine di dimostrare l’urgenza del Fisco di provvedere, limitando le garanzie predisposte a favore del contribuente dall’ordinamento tributario.

Il ricorso dei contribuenti, ciò posto, è stato accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, atteso che – si legge nella decisione – “l’avviso di accertamento notificato alla società risulta invalido sin dalla sua origine, a causa dell’intervenuta violazione del diritto di difesa dei contribuenti”.

La Corte, ciò posto, ha ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha definitivamente annullato gli avvisi di accertamento oggetto di causa.