Cooperative e consorzi agricoli: aliquote contributive 2022

L’INPS con la circolare n. 56 del 10 maggio 2022, si occupa delle cooperative agricole e i loro consorzi (di seguito, cooperative agricole) che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, inquadrati nel settore agricoltura. Questi datori di lavoro, infatti, dal 2022 sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data. Non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola.

L’INPS individua dunque, per gli operai a tempo indeterminato che riportano la contribuzione da versare per l’anno 2022, rispettivamente per le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industrial, l’aliquota complessiva in misura pari, rispettivamente, al 29,2130% e al 31,8130%.

Per le cooperative agricole di cui alla legge n. 240/1984 l’assoggettamento alla contribuzione di finanziamento della NASpI e il contestuale venire meno dell’obbligo di versamento della contribuzione della disoccupazione agricola, comporta la ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le riduzioni. In particolare, la riduzione complessiva dell’ulteriore 0,40% si applica nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”.

Le nuove aliquote complessive sono pari, rispettivamente, al 30,5830% e al 33,1830%.

La predette aliquote si applicano anche per i suddetti lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura per i quali il datore di lavoro di riferimento rientra nelle categorie delle predette cooperative.

L’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.