CCNL Tessile Moda Chimica Ceramica artigianato

Con ipotesi di accordo 4 Maggio 2022 Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Cna Servizi alla comunità, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Claai e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno rinnovato il Ccnl Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria, chimica e ceramica. In applicazione dell’accordo interconfederale 26 Novembre 2020, il Ccnl, che decorre dal 1° Gennaio 2019 con validità fino al 31 Dicembre 2022, confluisce nella nuova macro area Manifatturiero.

Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte dall’accordo, che decorrono, salvo non sia diversamente specificato, dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Una tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale (1° Gennaio 2019-31 Agosto 2022) è stato previsto, a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 4 Maggio 2022, un importo forfettario una tantum pari ad € 150,00, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Tale importo, riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento, verrà erogato nelle seguenti due soluzioni di pari importo:

  • la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022;
  • la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022.

L’una tantum sarà erogata agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo nella misura del 70%, con le medesime decorrenze, mentre sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L’importo una tantum è escluso dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazioni degli importi di una tantum e dunque dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza e cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di Settembre 2022.

Aumenti retributivi
Sono stati previsti i seguenti incrementi retributivi in riferimento ai livelli “3” ed “E” per il settore ceramica.

Abbigliamento

LivelloDal 1° Ottobre 2022Dal 1° Dicembre 2022
3€ 35,00€ 31,00


Tessile calzaturiero

LivelloDal 1° Ottobre 2022Dal 1° Dicembre 2022
3€ 35,00€ 30,05


Lavorazioni a mano e su misura

LivelloDal 1° Ottobre 2022Dal 1° Dicembre 2022
3€ 35,00€30,27


Pulitintolavanderie

LivelloDal 1° Ottobre 2022Dal 1° Dicembre 2022
3€ 35,00€ 30,67


Occhialeria

LivelloDal 1° Ottobre 2022Dal 1° Dicembre 2022
3€ 35,00€ 31,64


Chimica, Gomma plastica, Vetro

LivelloDal 1° Ottobre 2022Dal 1° Dicembre 2022
3€ 35,00€ 35,09


Ceramica, Terracotta, Gres e decorazione piastrelle

LivelloDal 1° Ottobre 2022Dal 1° Dicembre 2022
E€ 35,00€ 31,26


Bilateralità
A decorrere dal 1° Maggio 2022 si intende integralmente recepito all’interno del Ccnl, divenendone parte integrante, l’accordo interconfederale del 17 Dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil.

Contratto a tempo determinato
Limiti quantitativi
Sono esenti da limiti quantitativi, ai fini dell’assunzione con contratto a tempo determinato, oltre le ipotesi previste dall’art. 23 d.lgs. 81/2015, le seguenti ulteriori casistiche:

  • attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
  • attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni;
  • attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici.

I contratti stagionali hanno una durata massima di 5 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi nell’arco di 12 mesi.

Ulteriori causali
Fino al 30 Settembre 2022, salvo modifiche e integrazioni, al contratto potrà essere apposto un termine di durata massima di 24 mesi, in presenza delle seguenti specifiche esigenze:

  • punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In tal caso, non vi sarà il periodo di prova e la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante sarà ridotta per pari periodo fino ad un massimo di 12 mesi.

In caso di mantenimento in servizio al termine dell’apprendistato professionalizzante, l’anzianità del rapporto di apprendistato duale verrà riconosciuta.