Irregolarità da zelo eccessivo- recesso annullato e reintegra

La Corte di Cassazione con la sentenza 12789 del 21 aprile 2022 ha annullato il licenziamento per giusta causa intimato da una Spa ad un proprio dipendente, a cui aveva addebitato di aver posto in essere numerose irregolarità, che, secondo la contestazione, avevano procurato al medesimo un vantaggio corrispondente a provvigioni superiori a quelle contrattualmente previste.

Nella vicenda concreta si trattava di un capotreno un po’ troppo zelante nel sanzionare i passeggeri durante le operazioni di controllo dei titoli di viaggio.

La società datrice di lavoro si era rivolta alla Suprema corte per opporsi alla decisione con cui la Corte d’appello aveva accolto l’impugnativa del lavoratore, dopo aver rilevato che la violazione di norme regolamentari era sanzionata, dal CCNL di settore, con misura conservativa e che non poteva ritenersi sussistere dolo diretto, finalizzato all’appropriazione di somme o a danneggiare l’azienda o i terzi, con conseguente corretta applicazione del regime sanzionatorio dettato dall’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori.

Secondo parte datoriale, tuttavia, non era stato valutato se i comportamenti tenuti dal dipendente integrassero comunque il modello legale di giusta causa di recesso né era stato considerato che i fatti erano risultati, di fatto, sussistenti.

La Corte di gravame, infatti, aveva valutato – sia prendendo a parametro di riferimento la scala valoriale dettata dal codice disciplinare di cui al CCNL applicato in azienda sia alla luce dei parametri su elemento intenzionale, grado di affidamento richiesto dalle mansioni affidate al lavoratore e gravità delle condotte tenute – la proporzionalità della sanzione espulsiva adottata nei confronti del ricorrente, pervenendo alla conclusione della insussistenza di tale proporzionalità.

Pertanto in riferimento al caso di specie gli Ermellini hanno annullato il licenziamento predisponendo la reintegra del lavoratore.