Condotta extralavorativa idonea a legittimare il licenziamento

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza  del 1 marzo 2022 ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare che una società aveva comminato a un proprio dipendente dopo che questi era stato tratto in arresto per possesso illegale di armi, provento di una rapina.

La datrice di lavoro gli aveva intimato il recesso, qualificando i fatti per i quali era stato sottoposto a procedimento penale come “condotte idonee ad incidere irrimediabilmente sul rapporto fiduciario e come tali integranti la giusta causa”.

Il Tribunale adito, acquisiti gli atti del procedimento penale, aveva rigettato i motivi dell’impugnativa avanzata dal dipendente.

Decisione, questa, confermata anche dalla Corte di gravame, secondo la quale i fatti addebitati, pur essendo extralavorativi, erano idonei a rompere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

I giudici di seconde cure, in particolare, hanno ritenuto pienamente condivisibile l’iter argomentativo seguito dal Tribunale, essendo il prestatore venuto gravemente meno al dovere di porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario, rendendosi autore di condotte in contrasto verso fondamentali principi etici.

Tali comportamenti erano sintomatici del possibile collegamento con ambienti delinquenziali, suggerito dal fatto che le armi in esame erano oggetto di ricettazione, e perciò stesso capaci – avuto riguardo al tipo di mansioni svolte dal lavoratore fuori dalla sede aziendale (era coordinatore dei servizi e controllava gli altri dipendenti fuori dalla sede operativa) – di ledere l’immagine dell’azienda datrice di lavoro.

La Corte di gravame ha inoltre ritenuto che tutti gli argomenti del dipendente, tesi a dimostrare la insussistenza di una attuale lesione del vincolo fiduciario riconducibile ai fatti di reato ascrittigli, fossero di per sé ininfluenti.