Smart working semplificato, in vigore le proroghe

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022 la legge 19 maggio 2022 n. 52 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Il decreto riguarda gli strumenti emergenziali adottati in piena pandemia.

Di seguito le linee guida e il calendario aggiornato delle scadenze per lo smart working emergenziale alla luce della conversione del decreto Covid.

Smart working: timeline 2022

30 giugno2022:genitori di figli disabili gravi o con bisogni educativi speciali; lavoratori disabili gravi e altre categorie.

31 luglio 2022:genitoridi  figli under 14;lavoratori più esposti al rischio di contagio.

31 agosto 2022:comunicaziuoni semplificate; utilizzo per ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato e senza accordo individuale.

Per completezza di informazione, è necessario fare una breve premessa.
Il 7 dicembre 2021 è stato adottato il protocollo del lavoro agile nel settore privato che fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per lo svolgimento del lavoro in modalità agile. Il protocollo sia nell’interesse del lavoratore (per una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) sia nell’interesse del datore di lavoro (per una organizzazione più produttiva e snella), definisce le linee di indirizzo alle quali dovrà ispirarsi la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, nel rispetto della disciplina generale posta dalla legge n. 81/2017 e degli accordi collettivi in essere.

Inoltre è qui il caso di ricordare anche  il Protocollo, sottoscritto da Governo e Parti sociali il 6 aprile 2021 e confermato nei giorni scorsi fino al 30 giugno 2022, raccomanda il massimo utilizzo del lavoro da remoto da parte dei datori di lavoro privati in ottica prevenzionistica.

Smart working per i genitori lavoratori

Genitori lavoratori con almeno un figlio minore di anni 14 Prorogato dal 31 marzo 2022 al 31 luglio 2022 il diritto per i genitori dipendenti del settore privato  che hanno almeno un figlio minore di anni 14 a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017.

 Tale diritto è riconosciuto a condizione che:

  • tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • o nel nucleo familiare non vi sia un genitore non lavoratore.

Lo smart working può essere svolto anche attraverso l’uso di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Genitori di figli con disabilità 

Prorogato dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Tali lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Smart working per i lavoratori fragili

Lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (numero 2 dell’Allegato B del decreto legge Covid convertito)

Prorogato dal 31 marzo 2022 al 31 luglio 2022 il diritto per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente .

Anche in questo caso il diritto è riconosciuto a condizione che:

  • tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • o che nel nucleo familiare non vi sia un genitore non lavoratore.

Beneficiari della norma sono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, individuabili in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente.

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

 Fino alla stessa data è consentito l’uso di strumenti informatici del dipendente se non forniti dal datore di lavoro.

N.B. Per gli stessi soggetti è prorogata la Sorveglianza sanitaria eccezionale dal 30 giugno 2022 al 31 luglio 2022.

Fino al 30 giugno 2022 i lavoratori dipendenti fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ai fini della proroga in oggetto, per lavoratori fragili si intendono i soggetti:

– con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992;

– in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Disposizioni prorogate:

  • articolo 26, comma 2-bis, del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Smart working senza accordo e con modalità semplificate (Articolo 10, comma 2-bis del decreto legge Covid convertito)

Fino al 31 agosto 2022 (in luogo del termine prima previsto del 30 giugno 2022) i datori di lavoro privati:

  • possono comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, notificando telematicamente, anche in modalità massiva, al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, secondo la documentazione (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e sull’applicativo informatico resi disponibili dallo stesso Ministero;
  • possono ricorrere al lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, senza stipulare un accordo individuale, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, in particolare della legge n. 81 del 2017. L’informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017) può essere assolta in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL.

Tutela previdenziale per soggetti affetti da patologie altamente invalidanti (articolo 10, comma 1-bis del decreto legge Covid convertito)

Fino al 30 giugno 2022 i lavoratori fragili che non possono ricorrere allo smart working nelle modalità prima indicate (articolo 26, comma 2-bis, del Cura Italia) possono assentarsi dal lavoro e la loro assenza è equiparata a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica:

  • da parte dell’INPS se assicurati per la malattia presso lo stesso istituto;
  • a carico del datore di lavoro in caso contrario, con diritto ad un rimborso forfettario in favore dei datori di lavoro privati, per gli oneri sostenuti per ciascun lavoratore pari ad un importo annuo di 600 euro, da riparametrare in base al numero di mesi interessati (il rimborso non è riconosciuto per i datori di lavoro domestico e per i datori non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso l’INPS).

La tutela previdenziale in oggetto, scaduta lo scorso 31 marzo 2022 (articolo 17 del decreto-legge n. 221/2021 come modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11), viene ora però ristretta esclusivamente ai lavoratori dipendenti ad elevata fragilità ossia affetti dalle patologie e nelle condizioni tassativamente individuate dal decreto D.M. 4 febbraio 2022 (decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 119.
L’esistenza delle seguenti patologie e condizioni è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Patologie e condizioni

a) indipendentemente dallo stato vaccinale:

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
  • attesa di trapianto d’organo;
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
  • pregressa splenectomia;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;

a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

  • cardiopatia ischemica;
  • fibrillazione atriale;
  • scompenso cardiaco;
  • ictus;
  • diabete mellito;
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
  • epatite cronica;
  • obesità.

b) con contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

  • età >60 anni;
  • condizioni di cui all’allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.

Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021

Aree di patologia/condizione  Definizione della condizione  
Malattie respiratorie– Fibrosi polmonare idiopatica – Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia
Malattie cardiocircolatorie– Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA) – Pazienti post-shock cardiogeno
Malattie neurologiche– Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone – Sclerosi multipla – Distrofia muscolare – Paralisi cerebrali infantili – Miastenia gravis – Patologie neurologiche disimmuni
Diabete/altre endocrinopatie severe– Diabete di tipo 1 – Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze – Morbo di Addison – Panipopituitarismo
Malattie epatiche– Cirrosi epatica
Malattie cerebrovascolari– Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva – Stroke nel 2020-21 – Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3
Emoglobinopatie– Talassemia major – Anemia a cellule falciformi – Altre anemie gravi
Altro– Fibrosi cistica – Sindrome di Down – Grave obesità (BMI >35)
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica)– Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3