Contribuente ammesso al concordato? Cartella di pagamento illegittima

La Corte di Cassazione con sentenza 13831 del 3 maggio 2022 ha specificato che è  impossibile notificare una cartella di pagamento al contribuente dopo la presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Una Spa  ricorreva contro la decisione con cui la CTR aveva confermato una cartella esattoriale ad essa notificata a seguito di controllo formale della dichiarazione, per omesso versamento di tributi.

La Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva ritenuto che l’atto impugnato fosse legittimo anche se la società era stata ammessa ad una procedura di concordato preventivo.

La contribuente si era rivolta alla Suprema corte proprio per contestare tale considerazione, ritenendo, ex adverso, che l’ammissione al concordato ostasse alla successiva notifica della cartella.

Gli Ermellini hanno chiarito che il divieto di notificare la cartella di pagamento a seguito del ricorso per l’ammissione alla predetta procedura concorsuale trova il suo fondamento, esclusivo o meno, non tanto nell’esistenza di un accertamento definitivo in ordine alla pretesa erariale quanto, piuttosto, nel dato formale dell’esistenza del procedimento e nell’inconfigurabilità di pregiudizi per l’Amministrazione finanziaria derivanti dall’operatività dello stesso divieto.

Il divieto da essa disposto trova applicazione, sotto il profilo soggettivo, anche ai crediti tributari sorti prima dell’apertura della procedura, di tal ché pure i crediti dell’agente della riscossione devono essere fatti valere nell’ambito della procedura concordataria, ancorché assistiti da titolo esecutivo.

In tale contesto, l’Erario, anche in assenza di previa notifica della cartella, può esercitare le prerogative spettanti ai creditori concordatari, ivi incluse quelle attinenti alla manifestazione del voto e alla eventuale opposizione all’omologazione.