Il rimborso spese per acquisto tablet costituisce reddito di lavoro dipendente?

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 294 del 24 maggio 2022, ha risposto ad un interpello in merito all’assoggettabilità o meno alla disciplina di cui all’art. 51, comma 2, lettera f) e f – bis) del Tuir del rimborso per acquisto di tablet o laptop a dipendenti trasferiti all’estero.

Articolo 51 Tuir, contenuto

Secondo la norma in esame, costituiscono reddito di lavoro dipendente le somme a qualunque titolo percepite, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Vi sono però deroghe, elencate nel medesimo articolo, date da componenti reddituali che non concorrono, o concorrono solo in parte, a formare la base imponibile quali, ad esempio:

  • l’utilizzo delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente alla generalità dei dipendenti per finalità di utilità sociale;
  • le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per la fruizione da parte dei familiari dei servizi di educazione e istruzione, per la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali e per borse di studio. Tali prestazioni possono essere erogate direttamente dall’azienda, tramite terzi, o attraverso la corresponsione di somme di denaro a titolo di rimborso spese già sostenute

 La società istante, in un’ottica di sostegno ai dipendenti trasferiti in Paesi stranieri con figli in età scolare, ha intenzione di introdurre la possibilità di ottenere il rimborso delle seguenti spese sostenute a favore dei figli:

  • acquisto di laptop/tablet (i regolamenti dell’istituto scolastico, nel caso di specie, prevedono che gli studenti debbano utilizzare in classe il proprio tablet per la scuola primaria e il proprio laptop per quella secondaria);
  • contributo per il test d’ingresso per l’ammissione alla scuola.

Secondo l’azienda il finanziamento del materiale didattico risulta chiaramente compreso nella nozione di borsa di studio, mentre riguardo il rimborso del test d’ingresso l’istante ritiene che possa rientrare in un’ampia nozione di borsa di studio in quanto prodromico e necessario per l’accesso alla scuola.

La risposta dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia, ribadendo il principio di onnicomprensività dell’art. 51, comma 1, del Tuir, soprattutto in forza di quanto disposto dalla lettera f-bis) (che, come detto, conferma la possibilità che i servizi di educazione ed istruzione siano rimborsati anche attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro), richiama tuttavia la precedente risoluzione 27 maggio 2021, n. 37/E in cui viene chiarito non concorre al reddito di lavoro dipendente il rimborso erogato per le spese sostenute dal dipendente per l’acquisto del pc, laptop e tablet quali strumenti necessari previsti dai regolamenti di istituto o per garantire la frequenza nella “classe virtuale”.

Inoltre, nella precedente circolare 22 dicembre 2000, n. 238, era stato precisato che condizione necessaria perché le predette somme e valori risultino detassati è che l’offerta sia rivolta alla generalità dei dipendenti o a loro categorie, essendo esclusa l’ipotesi di benefit erogato ad personam.

Pertanto, in ragione di quanto rappresentato e dei citati documenti di prassi, con la risposta in esame l’Agenzia delle entrate ritiene che il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti trasferiti all’estero per l’acquisto di laptop/tablet non costituisca reddito di lavoro dipendente, e lo stesso dicasi per il rimborso dell’eventuale costo di iscrizione per il sostenimento di un test d’ingresso.