Nuova sede lontana? No al recesso se il dipendente trasferito non si presenta

La Corte di Cassazione con la sentenza 13895 del 3 maggio 2022 ha confermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice che, dopo essere stata trasferita, non si era presentata presso la nuova sede.

Non presentatasi presso la nuova sede, la dipendente era stata raggiunta da provvedimento di licenziamento disciplinare.

La Corte d’appello, nel confermare la declaratoria di illegittimità del recesso pronunciata in primo grado, aveva innanzitutto considerato l’inadempimento della società, essendo “incontrovertibile l’illegittimità del mancato rispetto del preavviso” per non essere sussistenti le condizioni della disciplina collettiva secondo la quale “qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma che precede (riguardante il trasferimento), il dipendente viene considerato in missione sino alla scadenza dei suddetti termini”.

Nel caso in esame, inoltre, la lontananza della nuova sede ben giustificava, a mente del principio di correttezza e buona fede, l’astensione (quanto meno temporanea) della dipendente, soprattutto tenendo conto il contrapposto totale silenzio serbato dal datore di lavoro sulle ragioni del repentino imposto spostamento.

La società datrice di lavoro aveva impugnato la decisione di merito davanti alla Suprema corte, lamentando, tra gli altri motivi, violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, comma 1, c.c. sull’assunto che il rifiuto apprestato dalla lavoratrice di recarsi alla sede torinese fosse contrario a buona fede perché “sproporzionato” rispetto al preteso inadempimento datoriale.

La Corte di cassazione, ha giudicato tale censura infondata precisando che il  trasferimento/assegnazione alla diversa sede, nella specie, era stato comunicato alla dipendente dopo pochi giorni che la stessa era stata assunta a seguito di contenzioso giudiziale, trasferimento al quale la donna aveva opposto l’eccezione ex art. 1460 c.c.”mettendosi comunque a disposizione della società nell’originaria sede”.