Federazioni sportive nazionali, sospensione dei versamenti previdenziali

L’INPS con la circolare n. 64 del 30 maggio 2022, ha fornito indicazioni operative ai soggetti operanti nel settore dello sport in merito alla ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 1, co. 923 e 924 della L. n. 234/2021. In particolare, i termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 agosto 2022.

Federazioni sportive nazionali, la normativa

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, l’articolo 1, comma 923, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto, alla lettera b), per i medesimi organismi sportivi, la sospensione dei termini – dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 – relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Successivamente, il D.L. 1 marzo 2022, n. 17, come modificato dalla L. di conversione 27 aprile 2022, n. 34, ha previsto, al comma 3-bis dell’articolo 7, che “i termini di sospensione di cui all’articolo 1, comma 923, […] della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022”. Il termine per la ripresa dei predetti versamenti sospesi, in applicazione delle previsioni di cui al comma 3-ter del citato articolo 7, è fissato alla data del 31 agosto 2022.

Federazioni sportive nazionali, destinatari della sospensione INPS

destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione dei termini appena illustrati sono:

  • le federazioni sportive nazionali;
  • gli enti di promozione sportiva;
  • le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Pertanto, l’Istituto comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione contributiva de qua, affinché per gli stessi sia attivata la verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del richiamato Dpcm del 24 ottobre 2020.

I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.

Al riguardo, si sottolinea, per completezza, che le disposizioni in oggetto sospendono:

  • sia gli adempimenti informativi;
  • sia i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022), ivi comprese le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS.

La sospensione, inoltre, non opera rispetto alle eventuali rate in scadenza nel predetto periodo oggetto di sospensione – dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 – riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi dell’articolo 3-quater del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, il cui versamento è da effettuarsi, in applicazione della citata previsione, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.

Federazioni sportive nazionali, modalità di recupero dei contributi sospesi

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 agosto 2022. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione – analogamente senza applicazione di sanzioni e interessi – fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Nelle ipotesi in cui la ripresa dei versamenti avvenga mediante rateizzazione, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 agosto 2022. Entro la medesima data del 31 agosto 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022).

Federazioni sportive nazionali, flusso Uniemens

Ai fini della sospensione, i datori di lavoro, mediante l’inserimento del codice sottoindicato all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti. L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis”.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a giugno 2022, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).