CCNL Impianti sportivi e palestre profit e no profit
Con l’ipotesi di accordo 30 maggio 2022, la Confederazione italiana dello Sport-Confcommercio e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit.
La Confederazione italiana dello Sport riassume le precedenti titolarità in capo alla Federazione Italiana Imprenditori Sportivi (F.I.I.S.) e all’Ente di Promozione Sportiva – Attività Sportive Confederate (A.S.C.).
Minimi tabellari
Gli importi della retribuzione nazionale conglobata a decorrere dal 1° luglio e dal 1° ottobre 2022 sono stati così rideterminati:
Livelli | Importi mensili | |
Dal 1.7.2022 | Dal 1.10.2022 | |
Q | 1.786,15 | 1.855,93 |
1 | 1.701,60 | 1.768,08 |
2 | 1.548,54 | 1.609,04 |
3 | 1.395,83 | 1.450,36 |
4 | 1.279,82 | 1.329,82 |
5 | 1.206,06 | 1.253,18 |
6 | 1.137,50 | 1.181,94 |
7 | 1.048,47 | 1.089,43 |
I lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato hanno diritto ad una maggiorazione della retribuzione nazionale conglobata nelle seguenti misure:
Livelli | Maggiorazione | |
Dal 1.7.2022 | Dal 1.10.2022 | |
Q | 71,45 | 74,24 |
1 | 68,06 | 70,72 |
2 | 61,94 | 64,36 |
3 | 55,83 | 58,01 |
4 | 51,19 | 53,19 |
5 | 48,24 | 50,13 |
6 | 45,50 | 47,28 |
7 | 41,94 | 43,58 |
Lavoro a termine
Le parti stabiliscono una disciplina transitoria in vigore fino al 31 dicembre 2023 che sostituisce la precedente regolamentazione della stagionalità e dei casi di intensificazione dell’attività lavorativa.
Stagionalità
L’accordo stabilisce che la stagionalità è riconducibile a tutte le imprese degli impianti sportivi rientranti nella sfera di applicazione del contratto che nel corso dell’anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo non inferiore a 60 giorni.
Per le assunzioni effettuate in regime di stagionalità trovano quindi applicazione le deroghe previste dalla legge in materia di durata del rapporto, limiti percentuali, intervalli temporali e proroghe e rinnovi.
Intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno
Al fine di gestire i picchi di attività lavorativa l’accordo stabilisce che la disciplina della stagionalità si applica anche alle aziende non stagionali, nei periodi:
– connessi a festività religiose o civili, nazionali ed estere;
– connessi allo svolgimento di manifestazioni;
– interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
– di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività.
A tali aziende, dunque, limitatamente ai periodi di intensificazione dell’attività, troveranno applicazione le deroghe previste dalla legge in materia di durata del rapporto, limiti percentuali, intervalli temporali e proroghe e rinnovi.
Decorrenza
L’accordo proroga la vigenza del contratto attuale fino al 31 dicembre 2023.