CCNL Impianti sportivi e palestre profit e no profit

Con l’ipotesi di accordo 30 maggio 2022, la Confederazione italiana dello Sport-Confcommercio e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit.

La Confederazione italiana dello Sport riassume le precedenti titolarità in capo alla Federazione Italiana Imprenditori Sportivi (F.I.I.S.) e all’Ente di Promozione Sportiva – Attività Sportive Confederate (A.S.C.).

Minimi tabellari

Gli importi della retribuzione nazionale conglobata a decorrere dal 1° luglio e dal 1° ottobre 2022 sono stati così rideterminati:

LivelliImporti mensili
Dal 1.7.2022Dal 1.10.2022
Q1.786,151.855,93
11.701,601.768,08
21.548,541.609,04
31.395,831.450,36
41.279,821.329,82
51.206,061.253,18
61.137,501.181,94
71.048,471.089,43

I lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato hanno diritto ad una maggiorazione della retribuzione nazionale conglobata nelle seguenti misure:

LivelliMaggiorazione
Dal 1.7.2022Dal 1.10.2022
Q71,4574,24
168,0670,72
261,9464,36
355,8358,01
451,1953,19
548,2450,13
645,5047,28
741,9443,58

Lavoro a termine

Le parti stabiliscono una disciplina transitoria in vigore fino al 31 dicembre 2023 che sostituisce la precedente regolamentazione della stagionalità e dei casi di intensificazione dell’attività lavorativa.

Stagionalità

L’accordo stabilisce che la stagionalità è riconducibile a tutte le imprese degli impianti sportivi rientranti nella sfera di applicazione del contratto che nel corso dell’anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo non inferiore a 60 giorni.

Per le assunzioni effettuate in regime di stagionalità trovano quindi applicazione le deroghe previste dalla legge in materia di durata del rapporto, limiti percentuali, intervalli temporali e proroghe e rinnovi.

Intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno

Al fine di gestire i picchi di attività lavorativa l’accordo stabilisce che la disciplina della stagionalità si applica anche alle aziende non stagionali, nei periodi:

– connessi a festività religiose o civili, nazionali ed estere;

– connessi allo svolgimento di manifestazioni;

– interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;

– di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività.

A tali aziende, dunque, limitatamente ai periodi di intensificazione dell’attività, troveranno applicazione le deroghe previste dalla legge in materia di durata del rapporto, limiti percentuali, intervalli temporali e proroghe e rinnovi.

Decorrenza

L’accordo proroga la vigenza del contratto attuale fino al 31 dicembre 2023.