Bonus 200 euro ……gli Enti nicchiano ed i Consulenti ipotizzano …….la storia infinita di un’Amministrazione sempre più lontana dalle esigenze delle Aziende

Come noto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio del decreto-legge n. 50/2022, è stata finalmente definita la platea dei beneficiari del bonus 200 euro, sono state disciplinate le modalità di erogazione della misura e individuati i soggetti tenuti alla presentazione dell’istanza e coloro che, invece, riceveranno l’indennità “in automatico”.Non solo dipendenti, pensionati, disoccupati, ma anche titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza e collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 codice civile. Tra i destinatari della misura, anche autonomi e professionisti; tuttavia, per queste categorie bisognerà ancora attendere il decreto attuativo. Cosa succederà, dunque, a partire da luglio? I datori di lavoro dovranno erogare, nella busta paga di luglio, la somma di 200 euro ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui art. 1 comma 121 della legge numero 234/2021, ovvero, la riduzione di 0.8 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. Tale importo verrà compensato con i contributi dovuti nella denuncia mensile, in modo similare alla procedura prevista per l’indennità di malattia. Per titolari del reddito di cittadinanza e pensionati, con reddito per l’anno 2021 non superiore ai 35mila euro, sarà, invece, l’Inps a provvedere all’erogazione del bonus. Una misura che solleva dubbi e perplessità e che creerà non poche criticità alle imprese, legate, ad esempio, ai requisiti dei lavoratori dipendenti e autonomi o alla preventiva dichiarazione del lavoratore che per usufruire dell’indennità in questione non deve essere titolare delle prestazioni previste dall’articolo 32, commi 1 e 18 del decreto citato. Si precisa trattasi di prime indicazioni dal momento che ad oggi non e’ ancora stata emessa la circolare Inps sul tema.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nell’approfondimento del 9 giugno 2022,analizza le  criticità legate al fatto che se il rapporto di lavoro dovesse nel frattempo essere cessato, l’eventuale recupero del bonus non spettante verrà effettuato nei confronti del datore di lavoro per cui sarà poi quest’ultimo a dover recuperare l’indebito nei confronti dell’ex dipendente.Nel caso di rapporti di lavoro instaurati dal mese di Maggio 2022, il datore di lavoro non è in possesso degli elementi che gli consentano la verifica del requisito di spettanza, cioè il riconoscimento dell’esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022.
Inoltre il criterio scelto per determinare il diritto o meno al bonus, ovvero la spettanza del beneficio dell’esonero dello 0,8%, non tiene particolarmente conto della situazione economica personale del lavoratore, a differenza del riferimento al reddito dell’anno precedente.
Analizziamo dunque la disciplina e i beneficiari del suddetto bonus illustrandone altresì le criticità e gli spunti di riflessione.

LAVORATORI DIPENDENTI

 L’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti è pari a 200 euro e verrà erogata dai datori di lavoro con la mensilità del mese di luglio 2022. Il datore di lavoro procederà al recupero del credito derivante dalle somme anticipate ai lavoratori mediante compensazione con le denunce contributive del mese di luglio 2022. Le indicazioni saranno fornite dall’Inps. L’indennità, secondo il tenore letterale dell’articolo 31, comma 1, del decreto, spetta ai lavoratori dipendenti in forza al mese di luglio 2022 con esclusione dei lavoratori domestici, questi ultimi, peraltro, già beneficiari dell’indennità prevista dall’articolo 32, comma 8 del decreto alle condizioni ivi previste.

A parte le questioni operative legate ai tempi di aggiornamenti dei software, comunque, si ritiene che per il diritto all’indennità sia sufficiente l’acquisizione del diritto e quindi che il lavoratore abbia i requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 121, legge n. 234/2021 per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022 a prescindere dunque che l’esposizione dell’esonero contributivo sia effettivamente avvenuta ab origine in una delle denunce contributive mensili del periodo interessato. Sotto il profilo procedurale, è previsto che il datore di lavoro proceda automaticamente al riconoscimento dell’indennità. Tuttavia, tale automaticità è in realtà subordinata ad una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del decreto. Il lavoratore deve, cioè, dichiarare di non essere titolare di un trattamento pensionistico, del reddito di cittadinanza che danno luogo all’indennità di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del decreto.
l’indennità di 200 euro spetta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti indicati in precedenza a prescindere dalla durata dell’orario di lavoro. Pertanto, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale, l’indennità spetterà nella misura prevista. Il problema, invece, si pone nel caso di rapporti di lavoro instaurati dal mese di maggio 2022, in quanto il datore di lavoro non è evidentemente in possesso degli elementi che gli consentano la verifica del requisito di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, cioè il riconoscimento dell’esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022. Il nodo da sciogliere è se nel mese di luglio 2022 in cui dovrà essere erogato il bonus, sarà onere del datore di lavoro verificare se nel corso del primo quadrimestre il dipendente aveva un contratto che gli dava diritto alla decontribuzione e se ne ha fruito in almeno in uno dei quattro mesi. In caso affermativo, con che modalità? È sufficiente un’autocertificazione del lavoratore? Secondo l’interpretazione letterale della norma è il datore di lavoro con il quale sussiste il rapporto di lavoro nel mese di luglio a dover riconoscere il bonus, ma si auspicano chiarimenti e modifiche in sede di conversione del decreto.

INDENNITÀ A FAVORE DEI PENSIONATI ED ALTRI SOGGETTI

L’articolo 32 del decreto disciplina le diverse ipotesi in cui è previsto il riconoscimento dell’indennità a favore di pensionati ed altri soggetti beneficiari. L’importo dell’indennità prevista a favore dei soggetti individuati dalla norma è sempre di 200 euro e può essere riconosciuta una sola volta.

PENSIONATI

Dal comma 1 al comma 7 troviamo le regole previste per i pensionati.

L’indennità di 200 euro una tantum spetta a favore dei soggetti che possano vantare

congiuntamente i seguenti requisiti: essere residenti in Italia; essere titolari di almeno un trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria con decorrenza entro il 30 giugno 2022; essere titolari di reddito personale ai fini IRPEF per il 2021 non superiore a € 35.000,00.

Danno diritto al bonus i trattamenti:

• di pensione o assegno sociale;

• di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;

trattamenti di accompagnamento alla pensione.

L’indennità verrà riconosciuta automaticamente dall’Inps o dall’Ente previdenziale

individuato dall’Inps attraverso il casellario centrale dei pensionati.

Al fine di determinare il reddito fiscale 2021, sono espressamente esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;il reddito di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

LAVORATORI DOMESTICI

L’indennità a favore dei lavoratori domestici spetta a condizione che risulti in corso almeno un rapporto di lavoro domestico alla data del 18 maggio 2022. L’erogazione è effettuata dall’Inps direttamente al lavoratore previa domanda. Non è chiaro, a tal fine, se la previsione del comma 8 che indica quale modalità di presentazione della domanda presso gli Istituti di patronato costituisca il canale esclusivo per l’accesso all’indennità come sembrerebbe emergere dal tenore letterale della norma.

PERCETTORI DI NASPI E DIS-COLL ED INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

L’indennità verrà riconosciuta direttamente dall’Inps ai percettori di NASpI e DIS-COLL per il mese di giugno 2022 nonché a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

L’indennità spetta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022.

Sono previsti gli ulteriori requisiti: iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; non essere titolari dei trattamenti pensionistici che danno luogo all’indennità di

200 euro; non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;  un reddito ai fini IRPEF derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

L’indennità verrà erogata previa domanda all’Inps.

PERCETTORI DI INDENNITÀ COVID19

L’Inps riconosce l’indennità ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport .

LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ED INTERMITTENTE

L’indennità spetta ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Anche in questo caso l’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

Per l’ottenimento del bonus è necessario presentare domanda all’Inps.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Previa domanda, l’Inps eroga il bonus una tantum ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e sempre se i soggetti abbiano un reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Sempre a domanda, l’Inps eroga l’indennità ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile. Condizioni per godere del beneficio sono: l’accredito di almeno un contributo mensile nel 2021; essere iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 al 18 maggio 2022.Per quanto riguarda il primo requisito, occorre considerare che l’obbligo contributivo si applica qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro.
A tal fine, il suddetto limite, come chiarito dalla prassi amministrativa, costituisce una fascia di esenzione, e che, in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. (cfr. circolare Inps n. 103/2004).

INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO

L’Inps, a domanda, eroga il bonus ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro; titolari di partita IVA attiva; iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata, di cui all’articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA

I beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno l’indennità d’ufficio nel mese di luglio2022 unitamente alla rata mensile di competenza .È, tuttavia, necessario che all’interno del nucleo non vi sia altro beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31 a favore dei lavoratori dipendenti, e di cui ai commi da 1 a16 dell’articolo 32 del decreto.

INDENNITÀ A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

L’art. 33 del decreto prevede l’istituzione di un Fondo dedicato, di un importo pari a 500 milioni di euro, lasciando poi ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 17 giugno 2022 l’individuazione dei requisiti, il limite reddituale, l’importo, procedure per la richiesta e le modalità di erogazione. I soggetti interessati sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni Inps, quindi coltivatori diretti, mezzadri e coloni; artigiani ed esercenti attività commerciali; imprenditori agricoli a titolo principale; pescatori autonomi, della piccola pesca marittima e delle acque interne; gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; nonché quelli iscritti alle Casse di previdenza autonome di cui ai cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. I predetti soggetti non debbono aver fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto. Il requisito reddituale non è, invece, fissato in quanto dovrà essere previsto dal decreto attuativo.