Ristrutturazione di studio in locazione- Il professionista non può detrarre l’Iva

La Corte di Cassazione con ordinanza 14853 del 11 maggio 2022 ha statuito che è indetraibile l’importo relativo a Iva sugli acquisti effettuati per la ristrutturazione di un immobile condotto in locazione dal professionista e adibito a studio professionale.

Si tratta di una spesa straordinaria di competenza del locatore proprietario e non del conduttore libero professionista.

E’ stato rigettato il ricorso in cassazione avanzato da un professionista, un architetto, contro la decisione della CRT confermativa di un avviso di accertamento con il quale era stato escluso il diritto alla detrazione Iva sulle spese dallo stesso sostenute per ristrutturare lo studio, condotto in locazione.

Il professionista si era rivolto alla Suprema corte, censurando le conclusioni cui era giunta la Commissione tributaria regionale, secondo la quale la detrazione dell’Iva era possibile solo in relazione al “mero adattamento dei locali all’attività professionale del conduttore” e non anche qualora eccedente rispetto a tale adattamento.

Lo stesso, inoltre, lamentava che la decisione impugnata fosse carente dal punto di vista motivazionale nella parte in cui riteneva che l’onere assunto, come conduttore, di ristrutturazione straordinaria dell’immobile fosse “privo di valide ragioni economiche ed antieconomico”.

La Cassazione ha respinto le doglianze prospettate dal contribuente, evidenziando che la CTR aveva ritenuto fondata la pretesa dell’Erario perché l’ammontare degli esborsi per la ristrutturazione risultava confliggere con un canone di economicità che non trovava obiettiva giustificazione in rapporto alla entità elevata dei costi sostenuti.

La Commissione tributaria regionale, ciò posto, si era preoccupata di accertare la non inerenza dei beni rispetto all’attività professionale svolta, valorizzando la descrizione delle opere indicate nel capitolato allegato al contratto di locazione ed evidenziando che le stesse non erano consistite in un semplice adattamento dei locali alle esigenze dell’attività professionale ma si erano sostanziate in una ristrutturazione completa e radicale dell’immobile.

Si era trattato di opere all’evidenza esorbitanti dal mero adattamento che implicavano il venir meno del requisito della pertinenza della spesa allo svolgimento della libera professione del ricorrente.