Autonomi e gestione separata: esonero contributivo nel quadro RR

L’INPS, con la circolare n. 66 del 9 giugno 2022, fornisce le istruzioni per la determinazione, nell’ambito della dichiarazione “Redditi 2022”, dei contributi che devono essere versati dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani, Commercianti e Gestione separata, soprattutto per quel che riguarda la contribuzione a percentuale dovuta in base al reddito conseguito nel 2021.

I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Nel modello di dichiarazione è presente il quadro RR, che deve essere compilato:

– dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario;

– dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata.

Artigiani e commercianti

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa, compilando la sezione I del quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Esonero contributivo

Per i contribuenti che hanno ricevuto dall’Istituto la comunicazione tramite cassetto previdenziale dell’avvenuta concessione dell’esonero contributivo, è necessario indicare:

– a colonna 11: contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7. Tale importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero previsto;

– a colonna 12: contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di euro 0,62 mensili;

– a colonna 13: importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;

– a colonna 14: il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche delle somme corrisposte per contributi di maternità, quote associative ed oneri accessori (colonne 12 e 13), deve essere indicato considerando, come di consueto, gli importi effettivamente versati;

– a colonna 15: ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l’utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato;

– a colonna 23: l’importo del beneficio dell’esonero;

– a colonna 24: reddito eccedente il minimale.

Rateizzazione dei contributi dovuti

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2019 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2022.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2022-PF”.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2022.

Compensazione del credito

La compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2021.

L’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2021 e l’importo che si intende compensare.

L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nel rigo RR, colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva.

Le somme a credito riferite ad anni d’imposta precedenti rispetto al 2020 non devono essere esposte in dichiarazione, ma possono soltanto essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva, da presentare online, collegandosi al portale istituzionale, nella sezione Compensazione contributiva o rimborso.