CCNL Panificazione Fiesa e Federpanificatori

 Il 31 Maggio 2022 sono stati siglati due distinti accordi di rinnovo dei Ccnl per i dipendenti da aziende di panificazione anche per attività complementari e collaterali, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari. Gli accordi, sottoscritti dalla Federazione italiana panificatori, panificatori pasticcieri e affini, Assopanificatori  aderente a Fiesa Confesercenti e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, hanno vigenza 1° Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2022.

Si riportano di seguito le novità di maggior rilievo.

Sfera di applicazione
Il Ccnl disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da aziende di panificazione sia artigianali che industriali, quand’anche adibito ad attività collaterali e complementari, nonché a negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi al laboratorio di panificazione o comunque funzionalmente collegati e nella disponibilità del titolare, dell’attività di produzione qualunque sia il sistema produttivo, la natura giuridica e l’inquadramento delle aziende di riferimento: artigiane, commerciali, industriali e cooperative.

Sono da considerare panifici ad indirizzo artigianale quelli qualificabili tali in forza della L. 443/1985 e della normativa vigente.

Sono da considerare panifici ad indirizzo produttivo industriale quelli che dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e che sono dotati di struttura adeguata, intendendosi per “impianto automatizzato e linea automatica di produzione” un impianto o linea produttiva che, sulla base di parametri prefissati a priori dall’operatore, può svolgere la produzione autonomamente e in via continuativa, senza necessità di interventi da parte dell’operatore stesso relativamente ad una pluralità di fasi produttive quali, ad esempio, dall’impasto degli ingredienti fino alla formatura finale o anche fino alla cottura del prodotto”.
Rimangono esclusi da tale definizione singole attrezzature anche se telematicamente connesse tra loro ognuna delle quali sia autonomamente gestibile.

Aumenti retributivi
Sono stati previsti i seguenti aumenti retributivi, con decorrenza 1° Maggio 2022 e 1° Settembre 2022.

Panifici artigianali
Previsto un aumento a regime di € 69,50 al livello A2, da riparametrare, da corrispondere nelle seguenti modalità:

  • € 40,00 dall’1/5/2022;
  • € 29,50 dall’1/9/2022.

Panifici ad indirizzo produttivo industriale
Previsto un aumento a regime di € 97,00 al livello 3°B, da riparametrare, da corrispondere nelle seguenti modalità:

  • € 60,00 dall’1/5/2022;
  • € 37,00 dall’1/9/2022.

Una tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data della sottoscrizione dell’accordo 31 Maggio 2022, verrà corrisposta un’indennità, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, di:

  • € 200,00 lorde per i panifici artigianali;
  • € 400,00 lorde per i panifici industriali.

Tale indennità sarà così corrisposta:
Panifici artigianali

  • € 70,00 con la retribuzione del mese di maggio 2022;
  • € 70,00 con la retribuzione del mese diottobre 2022;
  • € 60,00 con la retribuzione del mese dicembre 2022.

Panifici industriali

  • € 140,00 con la retribuzione del mese di maggio 2022;
  • € 140,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2022;
  • € 120,00 nel mese di dicembre 2022.

L’indennità non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del t.f.r..

Per il personale a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, l’importo una tantum sarà erogato nella misura del 70% con le predette decorrenze.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e devono essere detratti dalla stessa fino a concorrenza.
In considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2022.

Bilateralità
Il sistema di bilateralità eroga prestazioni di welfare contrattuale ritenute indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto dal Ccnl Panificazione. Pertanto tali prestazioni rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.

I trattamenti previsti dalla bilateralità (Ebipan “Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione” e Fonsap “Fondo Sanitario Integrativo per i lavoratori delle aziende di Panificazione ed attività affini”) sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del  Ccnl.

Il finanziamento della bilateralità è stabilito in:

A) € 20,00 per 12 mensilità per ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato uguale o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare, di cui:

  • € 10,00 al Fonsap;
  • € 5,00 all’Ebipan (di cui € 1,00 agli Enti Bilaterali territoriali);
  • € 5,00 come contributo di assistenza contrattuale.

B) € 10,00 mensili per ogni dipendente assunto con contratto a tempo determinato inferiore a 9 mesi nell’anno solare (e salvo conguagli in caso di proroghe e/o rinnovi che conducano a superare i 9 mesi), di cui:

  • € 5,00 all’Ebipan (di cui € 1,00 agli Enti Bilaterali territoriali);
  • € 5,00 come contributo di assistenza contrattuale.

L’importo di tali contributi non è utile ai fini del calcolo del t.f.r. né di ogni altro istituto contrattuale di natura retributiva.

Costituisce inadempimento contributivo, da parte del datore di lavoro, sia la mancata adesione agli Enti Bilaterali, nei termini e secondo le condizioni di cui all’accordo del 7 Giugno 2011, sia l’omissione del versamento dei contributi.

In caso di mora, totale o parziale, nei versamenti contributivi, il sistema di bilateralità, decorsi 6 mesi dalla formale intimazione di pagamento, restituirà all’impresa gli importi degli eventuali pagamenti parziali e si verificheranno tutte le conseguenze contrattuali derivanti dalla mancata contribuzione, compreso l’obbligo di erogare, a ciascun lavoratore, un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari ad € 20,00 lordi mensili per 14 mensilità.
Tale importo non è assorbibile e incide sugli istituti retributivi di legge e contrattuali, ad esclusione del t.f.r..

Lavoro notturno
Al fine di favorire il reinserimento in azienda della lavoratrice madre, è possibile concedere un prolungamento dell’esenzione dal lavoro notturno per un periodo di 6 mesi continuativi, a partire dal 3° anno di vita del figlio. Tale prolungamento può essere concesso anche al lavoratore padre mono-affidatario.

Gravidanza e genitorialità
Durante la fruizione di periodi di astensione facoltativa dal lavoro per maternità/paternità, ai lavoratori con almeno 3 anni di servizio è riconosciuta la possibilità di ottenere l’anticipazione del t.f.r. nella misura del 30%, per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Per i genitori di figli fino a 3 anni di età e per genitori impegnati nell’inserimento dei figli all’asilo nido, le parti possono concordare forme di flessibilità nell’orario di entrata e di uscita.

Contratto a tempo determinato
Definita la disciplina del contratto a tempo determinato in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2015.
In particolare si evidenzia quanto segue.

Durata
La durata complessiva, anche per l’ipotesi di proroghe e/o rinnovi, è regolata dall’art. 19, comma 2, d.lgs. 81/2015.

Patto di prova
La durata del patto di prova non può eccedere il 50% della durata iniziale del contratto a termine e il patto non può essere apposto in successivi contratti a termine aventi ad oggetto il medesimo livello contrattuale prima che siano decorsi 24 mesi dalla scadenza del contratto di iniziale previsione del patto.

Proroghe e rinnovo
Il termine del contratto può essere consensualmente prorogato solo quando la durata inziale sia inferiore a 24 mesi e per un massimo di 4 volte entro tale arco temporale massimo, a prescindere dal numero dei contratti.
Il contratto può essere prorogato liberamente per la durata complessiva non superiore a 12 mesi. Ogni qualvolta, anche per effetto di proroga intervenuta entro il termine dei 12 mesi, lo stesso sia superato, la proroga dovrà essere giustificata con la espressa previsione della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), b) e b-bis).

In caso di rinnovo di contratto a termine, dovranno sempre essere esplicitate le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), b) e b-bis), a prescindere dalla durata dei successivi contratti.

Stagionalità
Oltre alle attività stagionali definite tali dal D.p.r. 7 ottobre 1963, n. 1525, le Parti hanno individuato le condizioni di operatività in presenza delle quali ogni singola unità produttiva autonoma sul piano organizzativo e produttivo debba considerarsi azienda a carattere stagionale.
In tali ipotesi, l’assunzione temporanea di lavoratori deve comunque essere contenuta nel tempo strettamente necessario ad affrontare i periodi di maggiore produzione.

Nell’arco dello stesso ciclo di attività stagionale non è consentito superare una durata massima complessiva di 6 mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe.

Lavoro intermittente
Attesa l’implementazione della distribuzione urbana dei prodotti, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro ad indirizzo artigianale possono ricorrere al contratto intermittente.

L’assunzione con tale contratto è limitato a quelle figure di lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti (con mezzi propri o aziendali) presso il domicilio dei clienti del datore di lavoro.

Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce la propria disponibilità, è dovuta un’indennità mensile, esclusa dal computo di ogni istituto di legge o contrattuale, pari al 25 % della retribuzione prevista dal Ccnl. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell’indennità, è costituita da:

  • minimo tabellare;
  • indennità di contingenza;
  • E.D.R.;
  • ratei di tredicesima;
  • ratei di quattordicesima.

Le Parti si incontreranno entro novembre 2023 al fine di sottoporre a verifica l’applicazione della presenta normativa e in caso di oggettivo riscontro positivo verrà resa automaticamente strutturale a partire dal 1° gennaio 2024.

I lavoratori sono inquadrati nel livello B4 sulla base di quanto disposto dalla declaratoria contrattuale.

Il lavoratore la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per la riscossione e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una indennità mensile pari al 7% della retribuzione globale di fatto.
 
Apprendistato
Inquadramento
In alternativa alla retribuzione percentuale è prevista la possibilità di prevedere un inquadramento iniziale fino a 2 livelli inferiori a quello proprio dei lavoratori corrispondenti alla qualificazione cui è finalizzato il contratto, con passaggio all’eventuale livello intermedio alla data di esecuzione del 50% dell’arco temporale complessivo del contratto di apprendistato.

Contrattazione di secondo livello
Le Parti, per favorire la contrattazione decentrata con contenuti economici e normativi, hanno definito le linee guida per la contrattazione di II livello. Tra le materie demandate a tale livello di contrattazione vi rientra anche il premio variabile di risultato.

Covid-19 – Protocollo
Le Parti hanno predisposto un protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.