Licenziamento per giusta causa, gravità dell’inadempimento

La Corte di Cassazione con sentenza n. 13774 del 2 maggio 2022 ha specificato che il comportamento della lavoratrice di violazione dell’obbligo di usare modi cortesi col pubblico, può essere ricondotto all’ipotesi, prevista dal CCNL, art. 220, comma 2, del lavoratore che “esegua con negligenza il lavoro affidatogli”, sanzionabile in via conservativa con la multa.

Oggetto della pronuncia della suprema Corte è il licenziamento in tronco intimato ad una commessa che, rivolgendosi in modo gravemente scortese e volgare verso un cliente, aveva determinato il mancato acquisto del bene da parte di quest’ultimo, irritato dalla insolenza della lavoratrice.

Il ricorso proposto avverso il licenziamento era stato accolto Corte d’appello di Brescia che, annullato il licenziamento, aveva condannato la società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno dalla data del licenziamento a quella di reintegrazione.

Il comportamento della lavoratrice infatti, in assenza di precedenti disciplinari e considerato il contesto pre-natalizio di intenso afflusso di clienti, non è stato giudicato di gravità tale da compromettere il necessario vincolo fiduciario tra le parti, a norma dell’art. 2106 c.c., e del CCNL applicato al rapporto di lavoro, perché punibile con sanzione di natura conservativa.

La Cassazione  ha specificato infatti che, non essendo vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti oggettivi e soggettivi della fattispecie, costituisce uno dei parametri di riferimento per riempire di contenuto la clausola generale ed elastica dell’art. 2119 cod.civ.

La violazione dalla lavoratrice dell’obbligo previsto dal CCNL “di usare modi cortesi col pubblico”, non può allora essere qualificata come grave: ne deriva che la sanzione disciplinare non solo non può essere quella del licenziamento in tronco, ma neanche quella del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, soprattutto per assenza di precedenti disciplinari, secondo il criterio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito.