Rimborso Iva, per plurime dichiarazioni omesse

La Corte di Cassazione con sentenza 15060 del 12 maggio 2022 ha specificato che il diritto alla detrazione IVA deve essere esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale esso è sorto ex art. 8, comma 3, del dpr 322/1998.

A tal fine, non basta la semplice indicazione del credito nella prima dichiarazione utile, fatto salvo, in ogni caso, il diritto del contribuente al rimborso del credito per il quale si è maturata la decadenza dall’esercizio del diritto di detrazione.

L’Agenzia delle Entrate presentava ricorso  nell’ambito di una controversia tributaria avente ad oggetto l’opposizione ad un avviso di sospensione del rimborso IVA relativo ad un anno d’imposta, notificato ad una Sas in fallimento.

L’Agenzia, in particolare, pur non contestando la sussistenza del credito, ne aveva sospeso l’erogazione in ragione della mancata presentazione delle dichiarazioni IVA relative a diversi anni.

Questo, tuttavia, imponendo una condizione alla detraibilità giudiziale dell’eccedenza, ossia che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dal richiamato art. 8, comma 3, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Ovviamente – si legge ancora nella sentenza – la decadenza dall’esercizio del diritto di detrazione non è di ostacolo alla richiesta di rimborso del medesimo credito, ricorrendone le altre condizioni previste dalla legge.