Accordi di transizione occupazionale-chiarimenti Inps

L’INPS, con il messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022, entra nel merito delle procedure di proroga della cassa integrazione salariale straordinaria per transizione occupazionale per far presente quali sono le corrette modalità di gestione, sia con pagamento diretto che a conguaglio, e come è possibile effettuare il versamento del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro.

Soggetti beneficiari

Destinatari sono i datori di lavoro che, nel semestre precedente, hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Le aziende devono aver espletato la procedura relativa alle azioni attuate in relazione a un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso da parte dell’impresa che li occupa – restino, comunque, non riassorbibili e, conseguentemente, a rischio esubero.

I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria accedono al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL).

L’ulteriore periodo di CIGS concesso può avere una durata massima di 12 mesi non ulteriormente prorogabili e che non viene conteggiato nell’ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.

Misura del contributo addizionale

Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale sono tenute al versamento del contributo addizionale, nella misura del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Pagamento diretto

Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto la procedura informatica in uso, denominata “Pagamenti C.I.G./FONDI: flussi SR41/Emens”, è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “146”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Esposizione in Uniemens

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati, i datori di lavoro devono indicare in “CodiceEventoGiorn” di “EventoGiorn” di “Giorno” il codice evento “CSR”; deve essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in “IdentEventoCig”.

Successivamente all’autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento “DenunciaAziendale” alla voce “CongCIGSAltCaus”, deve essere riportato il nuovo codice causale “L091”, avente il significato di “Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E609”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter” presente nell’elemento “CongCIGSCausAdd”.