Cassa integrazione: chiarimenti su calcolo e versamento contributo addizionale

Con la circolare n. 69 del 15 giugno 2022, l’INPS interviene a fornire alcune specificazioni in merito al contributo addizionale che si applica a tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.

La contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.

Versamento del contributo addizionale

Tenuto conto, come anticipato, che per le integrazioni salariali di cui all’articolo 1, commi da 286 a 288, della legge di Bilancio 2021, è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, le imprese autorizzate, ai fini del versamento del contributo addizionale, restano valide le modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129/2015,.

Versamento contributivo al Fondo di Tesoreria

L’obbligo contributivo posto in capo ai datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale e, relativamente alle quote di TFR, maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.