Reddito di libertà, istruzioni contabili per le Regioni

L’Inps, con il messaggio2453 del 16 giugno 2022   fornisce le istruzioni operative e contabili per il finanziamento del reddito di libertà, con proprie risorse, da parte delle Regioni e Province autonome.

Il Reddito di libertà – introdotto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020, articolo 3, comma 1 – consiste in un contributo economico in favore delle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

La misura in oggetto ha come obiettivo la realizzazione di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, attraverso l’indipendenza economica.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, ciascuna Regione e Provincia autonoma potrà incrementare con ulteriori risorse proprie – da trasferire direttamente all’INPS – il finanziamento statale assegnato come da istruzioni fornite all’Inps nel messaggio 7 maggio 2022, n. 1053.

L’Istituto utilizzerà le predette risorse per la gestione delle domande presentate nella stessa Regione e/o Provincia autonoma e non accolte per insufficienza della quota di finanziamento statale assegnato alla stessa Regione e/o Provincia autonoma.

Le istanze non accolte saranno istruite e liquidate in base all’ordine cronologico di acquisizione dei dati da parte dell’Istituto, tramite il servizio online.

Contabilizzazione

Per la contabilizzazione degli importi finanziati dalle Regioni/Provincie autonome sono stati istituiti degli appositi conti.

L’incremento delle risorse proprie da parte delle Regioni e Province Autonome, dovrà essere corrisposto sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione generale, al conto corrente di tesoreria centrale, indicando la causale: “Reddito di Libertà Dpcm 17 dicembre 2020 – Regione/Provincia autonoma ______

La procedura informatica consente:

  • la liquidazione della prestazione, tramite pagamenti accentrati;
  • il monitoraggio delle somme pervenute a titolo di provvista, per ciascuna Regione e Provincia autonoma che abbia determinato di integrare il finanziamento statale.

Gli eventuali riaccrediti, per i pagamenti non andati a buon fine, saranno di competenza delle Sedi territoriali, sulla base del flusso telematico di rendicontazione di Banca d’Italia. Con le operazioni di chiusura d’esercizio, la Direzione generale provvederà ad evidenziare il credito corrispondente ai pagamenti contabilizzati sulle Sedi territoriali.