Aggiornati gli importi per danno biologico di lieve entità

Con il decreto del 8 giugno 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivante da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.

Il danno biologico per lesioni di lieve entità, di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, consiste nella lesione temporanea o permanente all‘integrità psico-fisica della persona, tale da causare un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, a prescindere da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità sarà determinato in base ai criteri previsti dall’art. 139, comma 1, lett. a e b.

A partire dal mese di aprile 2022, gli importi sono aggiornati nelle seguenti misure:

  • il valore del primo punto di invalidità (lettera A) è pari a ottocentosettanta euro e novantasette centesimi (€ 870,97);
  • il valore relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta (lettera B) è pari a cinquanta euro e settantanove centesimi (€50,79).

A breve il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana.