Agevolazioni per aree di crisi industriale. Le istruzioni nella circolare MiSE

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) con la circolare 237343 del 16 giugno 2022 ha fornito  le indicazioni di dettaglio per l’applicazione della nuova disciplina in materia di interventi per le aree di crisi industriale agevolati, ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, le cui modalità di utilizzo sono state dettate con decreto dello stesso ministero del 24 marzo 2022.

La riforma della Legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale ha semplificato le procedure per le imprese che presentano domande di incentivi per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale.

Nel documento, inoltre:

  • sono definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande;:
  • sono fornite specificazioni relative ai criteri e all’iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell’accesso alle agevolazioni;
  • sono indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni, nonché l’elenco degli oneri informativi per le imprese.

L. n. 181/1989. Finalità e beneficiari

Si ricorda che l’intervento di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

Si rivolge alle imprese costituite in forma di società di capitali, alle società cooperative e alle società consortili, includendo le reti di imprese. Tali soggetti devono, oltre che essere iscritte nel registro delle Imprese:

  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
  • non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.

Solamente nell’ipotesi in cui gli aiuti siano concessi ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, si richiede di non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Ammesse anche le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Agevolazioni per aree di crisi industriale. Progetti ammissibili

Le imprese che richiedono l’agevolazione possono effettuare sia programmi di investimento produttivo che programmi di investimento per la tutela ambientale. In misura limitata sono ammessi anche programmi per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, i progetti per la formazione del personale e progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Per quanto riguarda i programmi di investimento produttivo, questi devono essere diretti:

  • alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
  • all’ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
  • alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti;
  • all’acquisizione di attivi di uno stabilimento.

Per le imprese di grandi dimensioni sono previste delle specificazioni.

Invece, i programmi di investimento per la tutela ambientale devono riguardare:

  • l’innalzamento del livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa;
  • l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
  • l’ottenimento di una maggiore efficienza energetica;
  • la cogenerazione ad alto rendimento;
  • la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • il risanamento dei siti contaminati;
  • il riciclaggio e la riutilizzazione dei rifiuti.

I programmi e i progetti devono:

– essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula dei contratti di finanziamento. Una proroga può essere concessa dal soggetto gestore per non più di 12 mesi. A tal fine va inoltrata una richiesta motivata;

– essere eseguiti in unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle Aree di crisi;

– prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a un milione di euro. In caso di contratti di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000 euro;

– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

– prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti.

Il paragrafo 6 della circolare n. 237343/2022 è dedicato all’esposizione delle spese considerate ammissibili per i vari tipi di investimento.

Agevolazioni concesse

Con riferimento alle forme di aiuto concessi, sono previsti un contributo in conto impianti, un eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione, un finanziamento agevolato.

Il contributo in conto impianti e gli eventuali contributi diretti alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato.

Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili ed ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma.

Informazioni circa le domande di agevolazione

Le società interessate devono presentare una domanda di agevolazione contenente le indicazioni sui programmi di investimento da realizzare nelle Aree di crisi. Le istanze sono esaminate sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello.

Uno specifico avviso del MiSE indicherà i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sui territori delle aree di crisi industriale non complessa, da inoltrare al soggetto gestore.

Si procederà alla chiusura dello sportello agevolativo qualora si verifichi l’esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande dovranno essere inoltrare in via telematica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia.