Cartella preceduta da avviso bonario: sì a definizione agevolata della lite

La Corte di Cassazione con ordinanza 16488 del 23 maggio 2022 ha precisato che è illegittimo il diniego alla definizione agevolata della controversia tributaria sorta sulla cartella di pagamento preceduta da notifica di un avviso bonario.

Nella specie, l’Agenzia delle Entrate aveva motivato il diniego osservando che la controversia non era definibile, trattandosi di lite avverso atto di mera riscossione.

La società contribuente si era rivolta alla Suprema corte, rilevando l’illegittimità del provvedimento di diniego in quanto le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato non avrebbero dovuto considerarsi atti di mera riscossione essendo a tutti gli effetti atti impositivi.

La Cassazione ha giudicato fondato il rilievo della ricorrente, dopo aver richiamato, in materia, il costante orientamento di legittimità secondo cui la cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis del dpr 600/73

 può essere impugnata non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante.

Di conseguenza, quando l’avviso bonario non si stato impugnato, come nel caso in esame, con l’impugnazione della successiva cartella di pagamento possono essere proposti anche motivi relativi al merito della pretesa.

Nella vicenda in esame, dunque, andava disattesa la ragione posta a fondamento del diniego dell’Amministrazione all’istanza di definizione agevolata della contribuente.

La Suprema corte, ciò posto, ha dichiarato l’estinzione del processo tributario in esame e la cessazione della materia del contendere.