Bonus psicologo: come presentare le domande

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022 il decreto 31 maggio 2022 del Ministero della Salute relativo al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

In particolare il decreto stabilisce le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

Soggetti beneficiari

Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).

Contributo e requisiti reddituali

Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:

a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Modalità di richiesta e attribuzione del contributo

La richiesta del beneficio dovrà essere presentata in modalità telematica all’INPS accedendo alla piattaforma INPS. L’identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, sarà accertata attraverso la Carta di identità elettronica (CIE), attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS). Sarà possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS, secondo le modalità rese disponibili sul sito dell’INPS.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, INPS ed il Ministero della Salute, comunicheranno tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda.