La verifica di congruità dei flussi migratori spetta ai professionisti

Con  comunicato stampa del 23 giugno 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rende note le novità introdotte dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro” in merito alla verifica di congruità relativa al rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari.

 La procedura per il rilascio del nulla osta dei lavoratori stranieri è disciplinata da specifiche norme, in particolare la verifica della congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto alle richieste effettuate deve essere valutata non solo in base alla capacità economica e alle esigenze delle imprese ma anche in relazione agli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali del lavoro di categoria applicabili.

Il citato decreto legge, agli artt. 42, 43 e 44 introduce percorsi di semplificazione per l’assunzione di lavoratori stranieri per motivi di lavoro di cui ai flussi migratori 2021 e 2022.

Nello specifico, la verifica di congruità richiesta agli Ispettorati del Lavoro è stata demandata in via esclusiva:

  • ai professionisti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12;
  • alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti richiesti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394.

I predetti soggetti dovranno verificare la congruità del numero delle richieste di nulla osta presentate ovvero la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico–finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti, compresi quelli richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la tipologia di attività svolta dall’impresa.

In caso di esito positivo, i professionisti rilasceranno apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

Per quanto riguarda le istanze già verificate dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro e relative all’annualità 2021, le predette previsioni non saranno applicabili e sarà necessaria l’asseverazione.

L’asseverazione non sarà richiesta per le domande presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa.

Gli Ispettorati del Lavoro, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, potranno effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure in questione.