CCNL Letturisti acqua, gas, luce

Applicazione e validità

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell’ambito delle attività tra le imprese che gestiscono i servizi relativi di lettura, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione, gestione della morosità, e per l’attività di promozione e vendita indiretta di servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas (e servizi ausiliari e/o accessori) con la modalità porta a porta, in nome e per conto della società somministratrici.

Storico valido dal 01/04/2019 al 31/05/2022


CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell’ambito delle attività tra le imprese che gestiscono i servizi relativi di lettura, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione, gestione della morosità, e per l’attività di promozione e vendita indiretta di servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas (e servizi ausiliari e/o accessori) con la modalità porta a porta, in nome e per conto della società somministratrici. Nel contratto, con il termine “lavoratore”, “lavoratori” e “dipendenti/e” si fa riferimento ad entrambi i sessi.

Retribuzioni

Retribuzione
Art. 25
Paga giornaliera: divisore pari a 26; quota oraria di retribuzione: divisore pari a 168.
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 1° al 6°, qualora quest’ultimo abbia
un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo.
Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due
anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.
Contratto di reinserimento
Art. 25 ter
 
A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.
Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
– prima metà del periodo: 85%;
– seconda metà del periodo: 90%.
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.
In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare:
• n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti;
• n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.
Mensilità Quattordici.
Premio risultato
Art. 30


 
Potrà essere negoziato in sede aziendale ponendo particolare attenzione all’attivazione di programmi di welfare.
Scatto di merito
Art. 31
Definito con accordo aziendale in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.

TABELLE RETRIBUTIVE Allegato A

Inquadramento  Retribuzione BaseRetribuzione Base 1 settembre 2023
Quadri  € 3.084,00*€ 3.105,70*
Sesto Livello  € 2.362,00€ 2.379,00
Quinto Livello € 2.150,00 € 2.164,60
Quarto Livello  € 2.019,00€ 2.033,90
Terzo Livello  € 1.889,00€ 1.903,20
Secondo Livello  € 1.708,00€ 1.720,20
Primo Livello € 1.537,00 € 1.547,65

*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad €62,00 EDR pari ad €10,33 compreso nei minimi tabellari sopra riportati

Storico valido dal 01/06/2020 al 31/05/2022

Mensilità14 mensilità.
Tipologie di retribuzione Art. 25La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale “26”. La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “168” per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali. Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, limitatamente ai livelli 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6°, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento e nella misura del 5% per il primo anno e 2,5% nel secondo anno. Necessario inviare comunicazione preventiva all’E.BI.A.S.P.
Premio risultato 
Art. 30
Potrà essere negoziato in sede aziendale.
Scatto di merito 
Art. 31
Le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l’erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori, in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
L’accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum nonché i criteri di merito o di professionalizzazione.

TABELLA ACQUA GAS ENERGIA ELETTRICA
 

LIVELLIRETRIBUZIONE BASE Dal 1.06.2020 al 31.08.2020RETRIBUZIONE BASE Dal 1.09.2020 al 31.08.2021RETRIBUZIONE BASE Dal 1.09.2021
Quadri3.003,003.042,003.084,00
Sesto Livello2.299,002.329,002.362,00
Quinto Livello2.094,002.121,002.150,00
Quarto Livello1.966,001.992,002.019,00
Terzo Livello1.840,001.864,001.889,00
Secondo Livello1.663,001.685,001.708,00
Primo Livello1.496,001.516,001.537,00



Ai lavoratori inquadrati come quadro dovrà essere corrisposto un terzo elemento di importo pari ad Euro 62,00.
Per tutti gli altri livelli, alla paga base dovrà essere aggiunto un importo pari ad Euro 10,33.
 

Periodo di prova

Periodo di prova 
Art. 2
Quadri e sesto livello: 6 mesi.
Altri livelli: 3 mesi.

                                 
I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.

Storico valido dal 01/04/2019 al 31/05/2022

Periodo di prova 
Art. 2
2 mesi di effettivo servizio, livelli 2° e 1°
3 mesi di effettivo servizio, livelli 5°, 4° e 3°
6 mesi di effettivo servizio, livelli Q e 6° 
Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto stesso.

Mansionario

Classificazione personale 
Art. 92 e ss
Organizzata su 6 livelli professionali oltre i quadri con declaratorie per ogni livello.

Tipologie contrattuali

STAGIONALITÀ
In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del contratto, oltre alle attività stagionali previste dal D.P.R. n° 1525/1963 sono considerate stagionali le seguenti attività:
– Attività di imprese che operano in località a prevalente vocazione turistica, per i periodi, di norma coincidenti con i maggiori afflussi stagionali e con le festività e manifestazioni nazionali e locali, e per le attività individuate a livello aziendale.

Part time Art. 76 e ssPreviste clausole elastiche con:
• Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;
• Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento.
• Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.
Lavoro intermittente Art. 86 e ss
 
Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. Qualora l’evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell’indennità eventualmente erogata dall’INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata
Tempo determinato Art.92 e ss
 
Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale.
Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui al comma precedente dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare sino a 5 contratti di lavoro a tempo determinato.
Somministrazione Art. 100 e ss
 
Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.
LAVORO A
DISTANZA Telelavoro Lavoro agile (smart
working) Art.106 e ss
 
Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato.
Tutelato il diritto alla disconnessione.

Storico valido dal 01/04/2019 al 31/05/2022

Tempo determinato Art. 68 e ssLimiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione (salvo i casi di cui al comma 2 dell’art.72). A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra.
Somministrazione Art. 76 e ssI contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
Part time 
Art. 52 e ss
Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
a. “orizzontale”, come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
b. “verticale”, come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. “misto”, come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale.
Lavoro intermittente Art. 62 e ssStipulabile con soggetti di età -24 anni o +55 anni in caso di impossibilità di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata.
Telelavoro e lavoro agile 
Art. 80 e ss
Alla contrattazione aziendale è demandata la disciplina in dettaglio.

Apprendistato

Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento delle qualifiche e mansioni comprese in tutti i livelli superiore al 1°.
La retribuzione dell’apprendista viene determinata come segue:
1. Il lavoratore apprendista viene inquadrato nel livello di inquadramento corrispondente alla qualifica/profilo professionale da conseguire; la retribuzione attribuita sarà la seguente:
a. primo periodo di apprendistato: 75% della retribuzione contrattuale minima (minimo tabellare integrato ed EDR) prevista dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento assegnato;
b. secondo periodo di apprendistato: 85% della retribuzione contrattuale minima prevista dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento assegnato;
c. terzo periodo di apprendistato: 90% della retribuzione contrattuale minima prevista dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento assegnato.
2. Nel caso di contratti di apprendistato per il conseguimento di qualifiche di cui al 2° livello classificativo, sono previsti due soli periodi: nel primo periodo sarà riconosciuto l’80% della retribuzione contrattuale minima prevista dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento assegnato; nel secondo ed ultimo periodo al lavoratore il 90% della suddetta retribuzione
La durata massima del contratto di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è la seguente:

LivelliDurata (mesi)Primo periodo Secondo periodoTerzo periodo 
4 – 5-636121212
33012126
2301515

La durata dell’apprendistato può essere ridotta di 6 mesi qualora il lavoratore abbia svolto un periodo di stage o tirocinio di egual durata e per le stesse mansioni presso l’azienda.
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell’apprendista potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
La durata del contratto non può essere superiore a: tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.
Trattamento economico:
• per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
• per il secondo anno l’80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
• per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
• per l’eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Durata e trattamento economico:
a. Per i percorsi di durata superiore all’anno:
• due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato;
• un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.
b. Per i percorsi di durata non superiore all’anno:
• un livello sotto quello di destinazione finale per il periodo di apprendistato.

Apprendistato in cicli stagionali
Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione.

Malattia e infortunio Conservazione del posto: 180 GG

La durata dell’apprendistato può essere ridotta di 6 mesi qualora il lavoratore abbia svolto un periodo di stage o tirocinio di egual durata e per le stesse mansioni presso l’azienda.
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell’apprendista potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
La durata del contratto non può essere superiore a: tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Trattamento economico:
• per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
• per il secondo anno l’80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
• per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
• per l’eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Durata e trattamento economico:
a. Per i percorsi di durata superiore all’anno:
• due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato;
• un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.
b. Per i percorsi di durata non superiore all’anno:
• un livello sotto quello di destinazione finale per il periodo di apprendistato.

Apprendistato in cicli stagionali
Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione.

Malattia e infortunio Conservazione del posto: 180 GG

Storico valido dal 01/04/2019 al 31/05/2022


Apprendistato professionalizzante

Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Trattamento economico dell’apprendistato professionalizzante

L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 2° al 5°.
1. Il lavoratore apprendista viene inquadrato nel livello di inquadramento corrispondente alla qualifica/profilo professionale da conseguire; la retribuzione attribuita sarà la seguente:
a) primo periodo di apprendistato: 75% della retribuzione contrattuale minima (minimo tabellare integrato ed EDR) prevista dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento assegnato;
b) secondo periodo di apprendistato: 85% della retribuzione contrattuale minima prevista dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento assegnato;
c) terzo periodo di apprendistato: 90% della retribuzione contrattuale minima prevista dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento assegnato.
2. Nel caso di contratti di apprendistato per il conseguimento di qualifiche di cui al 2° livello classificativo, sono previsti due soli periodi: nel primo periodo sarà riconosciuto l’80% della retribuzione contrattuale minima prevista dal C.C.N.L. per il livello di inquadramento assegnato; nel secondo ed ultimo periodo al lavoratore il 90% della suddetta retribuzione.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 d.lgs. n.81/2015).

La durata massima dell’apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è la seguente:

 

LivelliDurata in mesiDurata primo periodo in mesiDurata secondo periodo in mesiDurata terzo periodo in mesi
4 – 536121212
33012126
2301515



Trattamento economico riferito al livello di inquadramento finale

1° anno: 50%; 2° anno: 50%; 3° anno: 65%; 4° anno: 70%.

La retribuzione degli apprendisti fissata al 70% si applica nei casi in cui la cui durata massima del contratto di apprendistato è superiore a 36 mesi.
 

Orario di lavoro

Orario di lavoro Art. 7 e ss.40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate lavorative. 
Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.
Banca delle ore Art. 10Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%.

Storico valido dal 01/04/2019 al 31/05/2022

Orario di lavoro Art. 740 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate per la generalità dei lavoratori. Diversi criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.
Flessibilità orario 
Art. 9
In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa , è consentito alle imprese di ripartire la durata dell’orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario nelle precedenti o successive settimane.
Banca delle ore 
Art. 10
Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura massima del 50%.

Maggiorazioni e straordinari

Straordinario, Notturno, Festivo 
Artt. 12/13
Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore. Maggiorazioni 
Lavoro straordinario diurno feriale 30%
Lavoro straordinario feriale notturno 35%
Lavoro straordinario festivo diurno 35%
Lavoro straordinario festivo notturno 45%
Lavoro nel giorno di riposo settimanale 35%
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00.
Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 35%.
Maggiorazione riposi settimanali
Art. 14
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste dall’art. 12 da considerarsi omnicomprensive e non cumulabili.

Storico valido dal 01/04/2019 al 31/05/2022

Straordinario, Notturno, Festivo 
Artt. 12/13/18
Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore.
In deroga al limite indicato, è sempre ammesso il ricorso al lavoro straordinario per ciascun lavoratore in relazione al verificarsi di determinate circostanze (quali, ad esempio: eccezionali esigenze tecniche e/o organizzative, casi di forza maggiore).
Maggiorazioni sulla quota ordinaria di retribuzione nella misura del:
25% lavoro straordinario diurno (dalla 41a alla 48a ora settimanale);
30% lavoro straordinario diurno (oltre la 48a ora settimanale) e lavoro festivo ex rt.18;
35% lavoro straordinario festivo e di domenica;
42% lavoro straordinario festivo notturno.
Lavoro ordinario festivo : maggiorazione del 30%.
Il lavoro notturno comprende l’intervallo tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del mattino. La retribuzione oraria, in tale caso, è maggiorata del 15%. Tale maggiorazione è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione normale.
Maggiorazione riposi settimanali 
Art. 14
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 30% sulla quota oraria della retribuzione.

Ferie, Rol, ex festività

Ferie e permessi Art. 15/19Ferie annuali: 4 settimane
Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.

Storico valido dal 01/04/2019 al 31/05/2022

Ferie e permessi Art. 19/15Ferie annuali: 4 settimane: Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.

Assenze

Malattia  Artt. 36 e ss.Conservazione del posto:
180 gg. Nell’arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata. Nell’arco di 36 mesi sommando + eventi
720 gg. Nell’arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità.
INTEGRAZIONE: 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi
                            75% dal 4° al 45° gg
                             Massimo 45 gg di integrazione/anno Patologie gravi: integrazione del 100% per massimo 180 gg/anno
Infortunio Art. 38
 
Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.

Storico valido dal 01/04/2019 al 31/05/2022

Malattia 
Art. 34 e ss
Conservazione del posto: 180 gg. di calendario in un anno (decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo), anche sommando diverse malattie o infortuni o 240 giorni nell’arco degli ultimi tre anni.
Inoltre potrà usufruire di ulteriori 120 giorni mesi di aspettativa non retribuita (12 mesi in caso di patologia grave e continuativa).
Trattamento economico per malattia 
Art. 37
Trattamento economico lavoratore non in prova: Integrazione indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: 60% dal 1° al 3° giorno (massimo 4 eventi/anno di calendario); 75% dal 4° al 45° giorno. Massimo 45 giorni integrabili nell’anno. Patologie gravi: 100% con un massimo di 180gg/anno.
Infortunio Art. 40Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento.
L’indennità a carico azienda, a decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della normale retribuzione.