Logistica, trasporto merci, spedizione – Conflavoro

Applicazione e validità

CAMPO DI APPLICAZIONE
DISTRIBUZIONE DELLE MERCI, DELLA LOGISTICA E DEI SERVIZI POSTALI PRIVATI
autotrasporto merci su strada per conto di terzi
imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto
imprese di spedizione
consegna e/o immagazzinamento di merci, prodotti alimentari e non , pacchi;
ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali;
servizi industriali ;
servizi affini e complementari connessi;
servizi accessori;
distribuzione e Recapito dei Servizi e delle merci

Storico valido dal 01/05/2019 al 30/04/2022

CAMPO DI APPLICAZIONE

DISTRIBUZIONE DELLE MERCI, DELLA LOGISTICA E DEI SERVIZI POSTALI PRIVATI

  • autotrasporto merci su strada per conto di terzi
  • imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto
  • imprese di spedizione
  • consegna e/o immagazzinamento di merci, prodotti alimentari e non, pacchi
  • ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali;
  • servizi industriali
  • servizi affini e complementari connessi
  • servizi accessori
  • distribuzione e Recapito dei Servizi e delle merci
     

Retribuzioni

Retribuzione Art. 25
Paga giornaliera: divisore pari a 26; quota oraria di retribuzione: divisore pari a 173.
In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 2° al 6°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto avoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo.
Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.

Contratto di reinserimento Art. 25 bis
A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.
Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
– prima metà del periodo: 85%;
– seconda metà del periodo: 90%.
Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia
stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.
In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare:
• n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti;
• n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.

Mensilità Quattordici.

Premio risultato Art. 30
Potrà essere negoziato in sede aziendale ponendo particolare attenzione all’attivazione di programmi di welfare.

Scatto di merito Art. 31
Definito con accordo aziendale in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.

InquadramentoMinimi dal 01/01/2022Minimi dal 01/10/2022Minimi dal 01/10/2023Minimi dal 01/03/2024
Quadri€ 2.278,80*€ 2.310,70*€ 2.336,30*€ 2.374,70*
Primo livello€ 2.140,05€ 2.170,05€ 2.194,15€ 2.230,30
Secondo livello€ 1.966,10€ 1.993,55€ 2.015,70€ 2.048,85
Terzo livello Super€ 1.776,00   € 1.801,00€ 1.821,05€ 1.851,20
Terzo livello€ 1.728,30   € 1.752,65€ 1.772,15€ 1.801,35
Quarto livello€ 1.674,40   € 1.697,75€ 1.716,50€ 1.744,55
Quinto livello€ 1.567,00 € 1.588,95€ 1.606,50  € 1.632,90
Sesto livello€ 1.464,45   € 1.485,05€ 1.501.55€ 1.526,35
Settimo livello€ 1.347,20  € 1.366,10€ 1.381,25 € 1.403,95

 * Da aggiungere indennità di funzione di quadro pari ad € 52,00 EDR compreso nei minimi tabellari.

TABELLA RETRIBUTIVA RIDERS

LivelloPeriodoParametriMinimi dal 01/01/2022Minimi dal 01/10/2022Minimi dal 01/10/2023Minimi dal 01/03/2024
APrimi 6 mesi110€ 1468,40€ 1489,05€ 1505,60€ 1530,40
AMesi successivi116€ 1548,50€ 1570,25€ 1587,70€ 1613,90
BPrimi 6 mesi110€ 1468,40€ 1489,05€ 1505,60€ 1530,40
BUlteriori 9 mesi116€ 1548,50€ 1570,25€ 1570,25€ 1613,90
BMesi successivi119€ 1588,55€ 1610,90€ 1628,80€ 1655,65

EDR compreso nei minimi tabellari

Storico valido dal 01/10/2021 al 30/04/2022

Mensilità13° e 14° mensilità.
Tipologie di retribuzione Art. 25La quota giornaliera della retribuzione normale si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale “26”.
La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “173”.


TABELLA RETRIBUTIVA

Allegato A Retribuzioni Base Tabella a:  Art. 24 lett. a e 26 del CCNL.
 

Inquadramento retributivoMinimi dal 1° ottobre 2021Minimi dal 1° gennaio 2022
Quadri€ 2.266,00 (*)€ 2.278,80 (*)
Primo livello€ 2.128,00€ 2.140,05
Secondo livello€ 1.955,00€ 1.966,10
Terzo livello Super€ 1.766,00€ 1.776,00
Terzo livello€ 1.718,60€ 1.728,30
Quarto livello€ 1.665,00€ 1.674,40
Quinto livello€ 1.558,20€ 1.567,00
Sesto livello€ 1.456,20€ 1.464,45
Settimo livello€ 1.339,60€ 1.347,20


———-
(*) Da aggiungere indennità di funzione contrattualmente prevista
———-

Premio risultato Art. 30Potrà essere negoziato in sede aziendale.
Scatto di merito Art. 31Le Parti si impegnano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale contenente la disciplina per l’erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, che sarà riconosciuto ai lavoratori, in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
L’accordo aziendale individuerà gli importi, le tempistiche e modalità di erogazione del quantum nonché i criteri di merito o di professionalizzazione.

Periodo di prova

Periodo di prova Art. 2Quadri e primo livello: 6 mesi.
Altri livelli: 3 mesi.
I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro.
Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50%
della durata del contratto di lavoro.

Storico valido dal 01/05/2019 al 30/04/2022

Periodo di prova Art. 26 MESI: Quadri e primo livello. 
3 MESI: secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo livello. 
I mesi si intendono di lavoro effettivo.

Mansionario

APPENDICE
Riders
Coperture assicurative e previdenziali previste dalle vigenti norme e dal presente CCNL, Assistenza Sanitaria Integrativa e Bilateralità contrattuale.
Inquadramento:
-Livello A –
Personale che effettua il servizio utilizzando cicli.
-Livello B –
Personale che effettua il servizio utilizzando ciclomotori o motocicli.
Orario di lavoro:
39 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni.
Orario giornaliero e la relativa retribuzione: non inferiore a 2 ore.
Apprendistato professionalizzante:
36 mesi: retribuzione pari a quella prevista per il livello di inquadramento

Storico valido dal 01/05/2019 al 30/04/2022

Classificazione del personale Artt. 145 e ssOrganizzata su sette livelli oltre ai quadri e un terzo livello super, con declaratorie contrattuali per ogni livello.

Tipologie contrattuali

Part time Art.76 e ss

Previste clausole elastiche con:
• Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;
• Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento.
• Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.

Lavoro intermittente Art.86 e ss
Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla
chiamata. Qualora l’evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell’indennità eventualmente erogata dall’INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata.

Tempo determinato Art.92 e ss
Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. Salvo ogni diverso
accordo sindacale aziendale.
 

Tempo indeterminato, apprendisti e contratto reinserimento Tempo determinato
01
12
24
3-46
57
6-88
9-151 per ogni lavoratore in forza
più di 1550%

Somministrazione Art. 100 e ss
Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura nonbsuperiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.

LAVORO A DISTANZA Telelavoro Lavoro agile (smart working) Art.106 e ss
Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo
determinato. Tutelato il diritto alla disconnessione.

Storico valido dal 01/05/2019 al 30/04/2022

Tempo determinato 
Art. 92 e ss
Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Somministrazione 
Art. 100 e ss
Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.
Part time Art. 76 e ssSono ammesse clausole di flessibilità ed elastiche. Il lavoro a tempo Part time può essere:
– orizzontale: come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
– verticale: come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
– misto: come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”.
Lavoro intermittente Art. 86Stipulabile con soggetti di età -24 anni o +55 anni in caso di impossibilità di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata.
Telelavoro e lavoro agile 
Art. 104 e ss
Alla contrattazione aziendale è demandata la disciplina in dettaglio.

Apprendistato

Apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dal 1° al 7°.
La durata del periodo di apprendistato e la relativa retribuzione viene determinata come segue:

Livello     Durata1° anno2° anno3° anno4° anno 5° anno
1°, 2°, 3°S, 3°, 4°, 5° e 6°36 mesi75%85%100%
36 mesi75%85%6° liv.
Figure equipollenti a quelle artigiane
Autisti 3°S5 anni90%95%100%100%100%
Autisti 3°4 anni90%95%100%100%
Addetti magazzino, manutenzione veicoli, movimentazione4 anni90%95%100%100%

Per l’apprendista ai fini della qualifica e per il diploma professionale è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell’apprendista potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il
periodo successivo alla qualificazione.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
La durata del contratto non può essere superiore a: tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.
Trattamento economico:
• per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
• per il secondo anno l’80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
• per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
• per l’eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Durata e trattamento economico:
a. Per i percorsi di durata superiore all’anno:
• due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato;
• un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.
b. Per i percorsi di durata non superiore all’anno:
• un livello sotto quello di destinazione finale per il periodo di apprendistato.

Malattia e infortunio
Conservazione del posto: 180 GG
INTEGRAZIONE 50% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi; 75% dal 4° al 45° gg. Massimo 45 gg di integrazione/anno

INFORTUNIO: 60% primi 3 gg; 80% dal 4° al 20° gg; 90% dal 21° al 180

Storico valido dal 01/05/2019 al 30/04/2022

Apprendistato Art. 54 e ss

Apprendistato professionalizzante
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art.43 c.2 d.lgs.n.81/2015). Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Durata, livelli di inquadramento professionale e trattamento economico

Durata 36 mesi; Il livello di inquadramento: quello corrispondente alla mansione di “approdo”. 
Trattamento economico:

Liv. 2°, 3°S e 3, 4°, 5° e 6°:
1° anno: 75%; 2° anno: 85%; 3° anno: 100

Liv. 7°:
1° anno: 75%; 2° anno: 85%; al termine un ulteriore anno al 6° livello

Profili equipollenti a quelli degli artigiani

Autisti classificati al livello 3° S: durata 5 anni.
1° anno: 90%; 2° anno: 95%; 3° anno: 100%; 4° anno: 100%; 5° anno: 100%.

Autisti classificati al livello 3°: durata 4 anni.
1° anno: 90%; 2° anno: 95%; 3° anno: 100%; 4° anno: 100%.

Addetti al magazzino, addetti alla manutenzione dei veicoli e addetti alla movimentazione: durata 4 anni.
1° anno: 90%; 2° anno: 95%; 3° anno: 100%; 4° anno: 100%.

Malattia: per i primi tre giorni e limitatamente a 4 eventi nel corso dell’anno indennità pari al 50% della retribuzione. Nel corso della durata del rapporto di apprendistato le predette giornate indennizzabili non possono complessivamente superare la soglia di 45 giorni. In caso di ricovero ospedaliero tale indennità spetta per la durata del ricovero nei limiti del periodo di comporto: indennità ridotta ai 2/5 se senza familiari a carico.
Infortunio: conservazione del posto per 180 giorni; indennità integrativa pari al 60% per i primi tre giorni, al 65% dal 4° al 20° giorno e al 70% dal 21° giorno in poi.

Orario di lavoro

Orario di lavoro Personale viaggiante Art.  7 e ss.39 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate lavorative.
Ai conducenti inquadrati nei livelli 3S e 3, la cui attività comporti normalmente l’alternanza tra periodo di guida e periodi di inattività e/o riposo che non consentono la coincidenza tra tempo di lavoro effettivo e tempo di presenza a disposizione, viene applicato l’orario settimanale di lavoro di 47 ore previsto per i lavoratori discontinui.
Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale
Banca delle ore Art. 10Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%.

Storico valido dal 01/05/2019 al 30/04/2022

Orario di lavoro Personale viaggiante Art.  739 ore settimanali suddivise in 5 o 6 giornate lavorative.
47 ore settimanali conducenti inquadrati nei livelli 3S e 3, la cui attività comporti normalmente l’alternanza tra periodo di guida e periodi di inattività e/o riposo.
Condizione soggetta a verifica, da parte di EBIASP, della presenza di discontinuità.
44 ore settimanali per il personale viaggiante di cui al livello 4 previo accordo territoriale o aziendale.
Orario di lavoro personale non viaggiante Art. 7 bis39 ore settimanali suddivise in 5 o 6 giornate lavorative con orario flessibile (massimo 48 ore settimanali) da calcolarsi nell’arco di 4 mesi.
Flessibilità orario Art. 9In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell’orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell’orario nelle precedenti o successive settimane.
Banca delle ore Art. 10Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nel limite massimo del 50%.

Maggiorazioni e straordinari

Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 12/13
Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore.

Trasporto merci
a. lavoro notturno (escluso personale viaggiante):
A. 20%, compiuto dal guardiano;
B. 15%, compreso in turni avvicendati;
C. 25%, non compreso in turni avvicendati;
b. lavoro domenicale con riposo compensativo (escluso il personale viaggiante)
A. 20%, diurno;
B. 50%, notturno;
c. 50%, lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell’ambito dell’orario normale). Per il personale viaggiante il lavoro prestato di domenica e/o festivi è maggiorato del 50%;
d. 30%, lavoro straordinario feriale diurno;
e. 50%, lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata di sabato (per il personale con orario distribuito dal lunedì al venerdì);
f. 50%, lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata di lunedì (per il personale con orario distribuito dal martedì al sabato);
g. 50%, lavoro straordinario feriale notturno;
h. 65%, lavoro straordinario festivo diurno;
i. 75%, lavoro straordinario festivo notturno. Per il personale viaggiante la prestazione lavorativa effettuata di sabato e di domenica, oltre l’orario ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30%. 

Logistica
a. 25%, lavoro straordinario/supplementare feriale diurno;
b. 50%, lavoro straordinario/supplementare feriale notturno;
c. 65%, lavoro straordinario/supplementare festivo;
d. 75%, lavoro straordinario/supplementare notturno festivo;
e. 25%, lavoro notturno;
f. 25%, lavoro notturno compiuto dal guardiano;
g. 50%, lavoro festivo;
h. 20%, lavoro domenicale (impiegati) con riposo compensativo a turno prestabilito per le ore normali;
i. 50%, lavoro domenicale (impiegati) con riposo compensativo a turno prestabilito per le ore straordinarie o supplementari.
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00.
Le ore di lavoro notturno sono retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 15%.

Maggiorazione riposi settimanali Art. 14
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste dall’art. 12 da considerarsi omnicomprensive e non cumulabili.

Storico valido dal 01/05/2019 al 30/04/2022

Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore.

Lavoro notturno (escluso personale viaggiante):
20%, compiuto dal guardiano;
15%, compreso in turni avvicendati;
25%, non compreso in turni avvicendati.

Lavoro domenicale con riposo compensativo (escluso il personale viaggiante):
20%, diurno;
50%, notturno;

50%, lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell’ambito dell’orario normale). Per il personale viaggiante il lavoro prestato di domenica e/o festivi è maggiorato del 50%;

30%, lavoro straordinario feriale diurno;

50%, lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata di sabato (per il personale con orario distribuito dal lunedì al venerdì);

50%, lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata di lunedì (per il personale con orario distribuito dal martedì al sabato);

50%, lavoro straordinario feriale notturno;

65%, lavoro straordinario festivo diurno;

75%, lavoro straordinario festivo notturno. Per il personale viaggiante la prestazione lavorativa effettuata di sabato e di domenica, oltre l’orario ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30%.

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell’art. 24 del CCNL.
Le ore di lavoro notturno, dovranno essere retribuite con la maggiorazione del 15% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell’art. 24 del CCNL.

Maggiorazione riposi settimanali Art. 14Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della retribuzione.

Ferie, Rol ex festività

Ferie e permessi Art. 15/19Ferie annuali: 4 settimane.
Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui

Storico valido dal 01/05/2019 al 30/04/2022

Ferie e permessi Art. 15/19Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.
Ferie annuali: 4 settimane.

Assenze

Malattia Art. 36 e ssConservazione del posto: 180 gg. nell’arco di 1 anno solare per malattia continuativa certificata; nell’arco di 36 mesi sommando + eventi;  720 gg. nell’arco temporale di 48 mesi in caso di malattie di particolare gravità. Integrazione: 60% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi; 75% dal 4° al 45° gg. Massimo 45 gg di integrazione/anno. Patologie gravi: integrazione del 100% per massimo 180 gg/anno
Infortunio Art. 38 Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.

Storico valido dal 01/05/2019 al 30/04/2022

Malattia Art. 34 e ssConservazione del posto: 180 gg. di calendario in un anno, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Su richiesta il lavoratore potrà usufruire di ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita (12 mesi in caso di patologia grave e continuativa).
Trattamento economico per malattia Art. 37Trattamento economico lavoratore non in prova: Integrazione indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: 60% dal 1° al 3° giorno (massimo 4 eventi/anno di calendario); 75% dal 4° al 45° giorno. Indennizzabili massimo 45 giorni nell’anno. Patologie gravi: 100% con un massimo di 180gg/anno.
Infortunio Art. 38Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell’evento.
L’indennità a carico azienda, a decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta, deve essere tale da permettere al lavoratore di raggiungere il 100% della normale retribuzione.

Previdenza e assistenza sanitaria integrativa

Sanità integrativa Art. 122
Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell’azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità.
• Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all’Ente Bilaterale EBIASP, in un’unica soluzione, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368.
• Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell’organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella:

da 1 a 5€ 50
da 6 a 15€ 100
da 16 a 30€ 150
da 31 a 40€ 250
da 41 a 50€ 300
oltre 50€ 350

L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità.

Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. Art. 133

• Il contributo mensile all’ E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal CCNL.
• La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di € 10,00.
• Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”, vanno versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.
• L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi

Storico valido dal 01/05/2019 al 30/04/2022

Ente Bilaterale E.BI.A.S.P.  Art. 118 e ss– Il contributo mensile all’E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui eruo 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal CCNL.
– La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto adesione al CCNL è di € 10,00.
– L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi.
– Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”, vanno versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.