Lavoratore con domicilio in Svizzera ma lavoro in Italia. A chi paga l’Irpef?

La Corte di Cassazione con ordinanza 18009 del 6 giugno 2022 ha statuito che il lavoratore con domicilio in Svizzera che lavora in Italia è tenuto a pagare l’Irpef nel luogo del domicilio.

La questione afferisce ad un manager di un’azienda italiana, situata al confine con lo Stato elvetico, che ha una casa di proprietà nel Canton Ticino, dove vive con la famiglia (la moglie lavora in Svizzera ed il figlio frequenta una scuola nel medesimo paese). Egli si reca giornalmente in Italia per svolgere l’attività lavorativa ed è iscritto all’Aire.

A detta del Fisco italiano, il lavoratore avrebbe dovuto dichiarare i redditi in Italia ritenendolo cittadino italiano, residente in Svizzera e iscritto all’Aire, con domicilio fiscale in Italia.

Arrivata la causa davanti alla Corte di cassazione, i giudici del consesso hanno concluso come segue.

Si osserva che il lavoratore è residente in Svizzera ed è iscritto all’Aire (anagrafe dei residenti all’estero); dunque, il criterio di attribuzione della residenza fiscale in Italia, prospettata dall’Ufficio tributario italiano, sarebbe rappresentato dal domicilio.

Ma secondo quanto più volte affermato dalla Corte medesima, il domicilio deve essere inteso come la sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi.

In sostanza, il domicilio va valutato in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali che quelli economici; il concetto di interessi, in contrapposizione a quello di affari, deve comprendere anche gli interessi personali.

Ed in merito il lavoratore ha dato prova che da molti anni ha interessi vitali, insieme alla famiglia, in Svizzera; inoltre, non sussistono altri elementi di segno contrario. Non è rilevante, poi, il fatto che si rechi giornalmente in Italia vista la vicinanza tra luogo di abitazione e luogo di lavoro.

Dunque, le pretese avanzate dal Fisco italiano vanno respinte.