Nulla osta stranieri: verifiche semplificate per Consulenti del lavoro

Nella circolare n. 3 del 5 luglio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene riguardo la procedura semplificata per le verifiche effettuate dallo Sportello unico per l’immigrazione della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra

Le verifiche, al fine di una semplificazione delle procedure, sono infatti demandate, in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli a campione da parte dell’Ispettorato in collaborazione con l’Agenzia delle entrate:

– ai professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro nonché a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979;

– alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione individuati sono I seguenti:

– capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri

di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del

tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato;

– equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie

entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono

necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza

consumata nello svolgimento della gestione;

– fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o

prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura;

– numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da

intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi

due anni, con contratti di lavoro subordinato;

– tipo di attività svolta dall’impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o

stagionale della stessa.

In relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio.

Documentazione per la verifica

Il professionista e l’organizzazione datoriale devono altresì acquisire:

a) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che potrà fornire contezza in ordine alla

inesistenza di debiti con gli Istituti previdenziali;

b) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa in ordine alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori;

c) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa nonché, se diverso, del soggetto incaricato della gestione del personale, circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punite con la sanzione amministrativa

concernenti l’impiego di manodopera irregolare;

d) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale

dell’impresa circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e

consistenti impegni contrattuali (es. acquisizione di nuove commesse e/o appalti) che giustifichino

l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;

e) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del datore di lavoro/rappresentante legale

dell’impresa relativamente alla circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione

presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito delle stesse.