Crisi industriale non complessa: a partire dal 14 luglio 2022 la presentazione delle domande di agevolazione

È   stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2022 il decreto 28 giugno 2022 che stabilisce l’apertura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 riguardanti i comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Massa Carrara riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa, i comuni dell’area di crisi complessa di Livorno, di Venezia e delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni.

In particolare il decreto dispone, a partire dalle ore 12,00 del 14 luglio 2022, l’apertura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione riguardanti programmi d’investimento localizzati nei seguenti territori:

a) comuni dell’area di crisi industriale complessa del polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo per cui sono disponibili euro 5.006.554,10;

b) comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa, per cui sono disponibili euro 1.977.677,85;

c) comuni dell’area di crisi industriale non complessa della Provincia di Massa-Carrara, per cui sono disponibili euro 6.336.194,40;

d) comuni delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni limitatamente ai programmi di investimento da realizzare nei comuni della Regione Marche, per cui sono disponibili euro 7.160.253,59;

e) area di crisi industriale complessa di Venezia, per cui sono disponibili euro 6.231.245,25.

Le agevolazioni possono essere concesse nei limiti dell’intensità prevista dal punto 89, lettera d), del quadro temporaneo, pari al 15 per cento delle spese ritenute ammissibili, maggiorata:

i) di 20 punti percentuali per gli investimenti realizzati da imprese di piccole dimensioni;

ii) di 10 punti percentuali per gli investimenti realizzati da imprese di medie dimensioni; oppure;

iii) per gli investimenti nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 14 del regolamento GBER, escluso l’art. 14, paragrafo 14, dello stesso, dell’intensità di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell’aiuto nella zona interessata;

b) le agevolazioni non possono, comunque, eccedere l’importo, in termini nominali e indipendentemente dalla forma di aiuto individuata, previsto dal punto 89, lettere a) ed e), del quadro temporaneo;

c) la durata del finanziamento agevolato non può essere superiore a otto anni.