Ricorso al credito bancario in situazione di difficoltà? Non è operazione dolosa

La Corte di Cassazione con sentenza 22973 del 13 giugno 2022 ha specificato che il  ricorso al credito bancario da parte degli amministratori della società quando quest’ultima si avvii a perdere il proprio equilibrio finanziario non può essere qualificato come “operazione dolosa”.

Diversamente opinando, infatti, si affermerebbe che, fin dal primo affacciarsi delle difficoltà economiche, gli imprenditori debbano cessare dal proseguire la propria attività.

Una pretesa, questa, evidentemente incongrua e che non tiene nemmeno conto delle possibili evoluzioni di mercato, su cui gli amministratori potrebbero fare affidamento per pervenire al ribaltamento del trend negativo in atto.

La cassazione rigettava il ricorso con cui il PM si era opposto alla decisione di assoluzione degli amministratori di una Spa dai reati fallimentari loro contestati.

Gli imputati erano stati accusati di aver compiuto operazioni dolose consistite nell’accesso al credito bancario, per somme ingenti, nonostante la prevedibile incapacità di fronteggiare gli oneri passivi e di provvedere alla restituzione dei mezzi finanziari così ottenuti, condotte consumate fino all’anno della dichiarata insolvenza della società.

La Corte d’appello aveva escluso la sussistenza del contestato delitto di bancarotta impropria affermando che ricorrere al credito bancario, pur in una situazione di tensione finanziaria, non integra quella condotta abusiva ed infedele rispetto ai doveri dell’amministratore che, da sola, consente di definire l’operazione come dolosa.

Per la Corte territoriale, ossia, sarebbe stato necessario individuare un quid pluris, un qualche indice di fraudolenza, nell’operazione di costante ricorso al credito per concretare la “dolosità” di tale condotta mentre nel caso in esame gli imprenditori si erano limitati a proseguire l’attività economica chiedendo quei finanziamenti che si rendevano necessari.

Conclusioni, queste, a cui ha aderito anche la Suprema corte nel giudicare inammissibile il ricorso del PM, il quale, nel dolersi della complessiva assoluzione di tutti gli imputati, sollecitava una lettura del complessivo comportamento degli amministratori del tutto alternativa a quella cui erano pervenuti entrambi i giudici di merito.