Regime Impatriati, opzione proroga nei termini senza ravvedimento

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di proroga del regime lavoratori impatriati   così come prevista dall’articolo 5, comma 2-bis, del Decreto legge n. 34/ 2019 (c.d. Decreto Crescita).

Con interpello 371 del 2 luglio 2022, un cittadino con tre figli si è rivolto all’Amministrazione finanziaria per sapere se poteva rinnovare l’agevolazione dopo la scadenza del termine previsto per versare il 5% del reddito prodotto in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Con interpello diverso  un istante che ha già fruito del regime speciale da gennaio 2015 a dicembre 2020, non essendo venuto a conoscenza del termine indicato dal provvedimento delle Entrate per l’esercizio dell’opzione di fruizione dell’agevolazione per un ulteriore quinquennio, chiede di sapere se i termini indicati nel provvedimento fossero da intendersi quali termini di decadenza per l’esercizio dell’opzione.

Nel fornire le due risposte, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 5, comma 1, lett. c), Dl n. 34/2019 ha esteso per ulteriori 5 anni l’agevolazione per i lavoratori impatriati che prevede la detassazione del 50% dei redditi percepiti, a condizione che lo stesso lavoratore abbia un figlio minore o a carico, anche in adozione o affido, o che acquisti una casa in Italia; con l’ulteriore riduzione al 10% della percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta, se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

La successiva Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 50, della Legge n. 178/2020) ha previsto, poi, che gli iscritti all’Aire o i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime impatriati, possono optare per l’estensione del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione.

E’ stabilito, infatti, che l’opzione per la proroga del regime di vantaggio è esercitata mediante versamento dell’onere del 10% o del 5% (a seconda delle condizioni) dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia “oggetto dell’agevolazione” e relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Il versamento in un’unica soluzione deve essere eseguito entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione. I soggetti invece, che terminavano il primo periodo di fruizione del regime agevolativo il 31 dicembre 2020, avrebbero dovuto effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.

L’Agenzia inoltre ricorda che

  1. entro gli stessi termini, i lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, in cui devono essere indicati gli estremi del versamento;
  2. i soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo, invece, comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi sopra richiamati del 10 o del 5 per cento.

L’Agenzia delle Entrate – analizzati i casi di specie – ribadisce che l’estensione per un ulteriore quinquennio del regime specialeper i lavoratori impatriati è subordinato all’esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353.

Pertanto, secondo le conclusioni espresse nelle due risposte nn. 371 e 372 del 12 luglio 2022:

  • il mancato adempimento preclude l’applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso;
  • l’istante che ha già usufruito del regime speciale dal 2016 al 2020, se non ha effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 30 agosto 2021, non può beneficiare dell’estensione del predetto regime per un ulteriore quinquennio.

Si ribadisce, quindi, la natura opzionale della possibilità di estendere il regime speciale, riconoscendone, però, l’accesso solo a fronte di un comportamento attivo da parte del contribuente.

Inoltre, il termine per il versamento dell’onere una tantum ai fini del perfezionamento dell’opzione per estendere la durata del regime degli impatriati ha natura perentoria.