Tirocinio extracurriculare fraudolento: quando e come si applica la sanzione

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 1451 del 11 luglio 2022, si concentra sul nuovo regime sanzionatorio (art. 1, comma 723 della legge di Bilancio 2022) applicabile in caso di ricorso fraudolento al tirocinio. L’Ispettorato scioglie alcuni dubbi sollevati in merito.

Con la nota prot. n. 530 del 23 marzo 2022, con la quale l’Ispettorato aveva fornito le prime indicazioni sulle nuove disposizioni in materia di tirocini di cui all’art. 1, commi da 721 a 726, della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021), era stata evidenziata l’immediata operatività dei precetti di cui al comma 723.

La disposizione prevede che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.

In quell’occasione l’Ispettorato aveva avuto modo di ricordare ai propri ispettori, ai fini della verifica della condotta fraudolenta del datore di lavoro che impiega il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, di fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative fornite con la circolare n. 8/2018.

L’ammenda di 50 euro da applicare per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio a carico del soggetto ospitante, aveva rilevato infine l’INL, trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere sorto in violazione dei principi di legge.

Sanzioni per i tirocini extracurriculari fraudolenti: questioni controverse

A distanza di qualche mese dal quel pronunciamento, l’INL, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 6272 dell’8 luglio 2022), torna sull’argomento per rispondere a quesiti posti sulle seguenti questioni controverse:

1) quale regime sanzionatorio applicare ai tirocini extracurriculari fraudolenti iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022;

2) come calcolare correttamente la sanzione penale;

3) come rilevare la natura fraudolenta del tirocinio;

4) come gestire eventuali recuperi contributivi derivanti da tirocini svolti in modo “fraudolento”.

Tirocini fraudolenti proseguiti nel 2022: quale sanzione

La prima questione affrontata riguarda il regime sanzionatorio applicabile ai rapporti “a cavallo” dell’entrata in vigore della L. n. 234/2021.

A tal proposito l’INL chiarisce che l’illecito in parola è di natura permanente e in quanto tale anche ai tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022 è applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723, se il tirocinio è svolto in modo fraudolento.

A tale conclusione si giunge forti dei dettami della circolare n. 3/2019, in verità resi con riferimento al reato di somministrazione fraudolenta.

Tirocini fraudolenti proseguiti nel 2022: come si calcola la sanzione

Ma come si calcola la sanzione prevista dalla legge di Bilancio 2022 (ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio) sui tirocini fraudolenti proseguiti nel 2022?

L’INL chiarisce che trattandosi di sanzione penale, il reato è configurabile solo a decorrere dal 1° gennaio 2022 e la sanzione si rapporta alle sole giornate che decorrono da tale data.

Natura fraudolenta del tirocinio e rapporto di lavoro

La contestazione della natura fraudolenta del tirocinio si fonda sulla prova che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

La fraudolenza, chiarisce l’INL, consiste nella circostanza che il datore di lavoro si avvale di lavoratori nella veste di tirocinanti.

In tal caso, solo su domanda tirocinante, è possibile riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sul punto l’INL richiama la citata nota prot. n. 530 del 2022 evidenziando che la riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione investe il rapporto di tirocinio nella sua unitarietà, ossia fin dall’instaurazione, anche se avvenuta in data antecedente al 1° gennaio 2022, con le conseguenti sanzioni amministrative applicabili di norma (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).

Diversamente invece deve dirsi per i rapporti previdenziali e per i recuperi contributivi. Il rapporto previdenziale tra datore di lavoro e INPS trova infatti il suo fondamento nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro. Inoltre il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.