Diritto d’autore violato? No a doppia sanzione amministrativa e penale

La Corte costituzionale con sentenza 149 del 16 giugno 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti in materia di diritto d’autore, qualora, in relazione al medesimo fatto, lo stesso sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per illecito amministrativo.

La Consulta si è così pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Verona, che aveva censurato la disposizione in esame in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione e in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

I giudici costituzionali hanno ritenuto che la predetta questione fosse fondata, dopo aver proceduto a richiamare la disciplina della legge 633/1941nella versione oggi vigente, in materia di tutela del diritto d’autore.

Tale disciplina – ha evidenziato la Corte – è costruita attorno a un sistema di “doppio binario” sanzionatorio, in cui le medesime condotte illecite in molti casi costituiscono, al tempo stesso, delitti e illeciti amministrativi.

Nel dettaglio, l’art. 171-ter della legge prevede, ai commi 1 e 2, una serie di fattispecie delittuose, punite con la pena della reclusione (da sei mesi a tre anni per le ipotesi del primo comma, e da uno a quattro anni per quelle del secondo comma) congiunta con la multa da euro 2.582 a euro 15.493.

Il parallelo art. 174-bis dispone che: “ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione” – incluse, quindi, quelle di cui al precedente art. 171-ter – “è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00…”.

Le due disposizioni esaminate, dunque, sanzionano esattamente le stesse condotte materiali, creando strutturalmente le condizioni perché un medesimo soggetto possa essere sanzionato, in sede penale e amministrativa, per la stessa condotta.

Inoltre – si legge nella decisione – il sistema di “doppio binario” in esame “non è normativamente congegnato in modo da assicurare che i due procedimenti sanzionatori previsti apprestino una risposta coerente e sostanzialmente unitaria agli illeciti in materia di violazioni del diritto d’autore, già penalmente sanzionati dall’art. 171-ter”.

I due procedimenti, infatti, originano dalla medesima condotta, ma seguono percorsi autonomi, che non si intersecano né si coordinano reciprocamente in alcun modo, creando, inevitabilmente, le condizioni per il verificarsi di violazioni sistemiche del diritto al ne bis in idem.

Rispetto a tali violazioni, in conclusione, la Consulta ha evidenziato come sia possibile porre parziale rimedio attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p.

Si tratta, tuttavia, di un rimedio ritenuto non idoneo a evitare tutte le possibili violazioni del diritto al ne bis in idem fisiologicamente create dalla legge in esame.