Il contributo derivante dai buoni pasto 2020 concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 377 del 14 luglio 2022 in tema di contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 e concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

L’articolo 51, comma 1, del Tuir prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Con la predetta disposizione viene sancito il c.d. principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Il medesimo articolo 51 individua, tuttavia, ai commi successivi, specifiche deroghe al principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte. In particolare, l’articolo 51, comma 2, prevede:

-alla lettera c), che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, tra cui i buoni pasto;

-alla lettera f) e seguenti, l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, a determinate condizioni, di una serie di prestazioni, opere e servizi corrisposti ai dipendenti, in natura o sotto forma di rimborso spese, in ragione della loro valenza sociale.

Con riferimento all’imponibilità del contributo una tantum che si intende corrispondere ai propri dipendenti, utilizzando le somme risparmiate derivanti dai buoni pasto non assegnati nel 2020, così come consentito dall’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si fa presente che l’articolo 1, comma 870, della legge n. 178 del 2020 prevede che in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, con circolare 9 aprile 2021, n. 11, nel fornire indicazioni operative sulle modalità di calcolo dei menzionati risparmi, ha precisato che, una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Riguardo al regime fiscale applicabile al suddetto contributo in denaro, si osserva che lo stesso, pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che non può trovare applicazione l’articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir.

Ne consegue che il contributo in denaro non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall’articolo 51, commi 2 e seguenti del Tuir. Il predetto contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.