Esonero contributivo società cooperative, destinatari e modalità di fruizione

L’INPS, nel messaggio n. 2864 del  18 luglio 2022, fornisce le istruzioni per la fruizione di un nuovo sgravio contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2022. L’esonero riguarda le società cooperative istituite a partire dal 1° gennaio 2022 ed è previsto nella misura del 100% dei contributi previdenziali posti a carico dei datori di lavoro per una durata non superiore a 24 mesi dalla data della costituzione delle cooperative e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione di premi e contributi INAIL.
 Il beneficio spetta per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa. L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è totale nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Lo scorso 9 giugno, infatti, è arrivata l’approvazione da parte della Commissione europea, nell’ambito del Temporary framework, per l’applicazione del beneficio fino al 30 giugno 2022.

Workers buyout

Il workers buyout è una operazione eseguita dalle imprese in forma di società cooperativa in cui si associano per la maggior parte lavoratori dipendenti da aziende interessate da riorganizzazioni, delocalizzazioni o crisi aziendali, aziende che i titolari trasferiscono in cessione o affitto ai lavoratori medesimi.

A chi spetta

Beneficiarie sono le piccole imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, costituite, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da lavoratori provenienti da aziende e i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (workers buyout).

Per individuare questi lavoratori l’INPS ha istituito il codice di autorizzazione (CA) “8Y”.

Misura dell’esonero

L’agevolazione in trattazione consiste in un esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La misura è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa.

Lo sgravio non si applica alle seguenti contribuzioni:

– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;

– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà;

– il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Procedura di domanda

I soggetti interessati devono inoltrare una richiesta alla struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, a:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

N.B. L’esonero non può trovare legittima applicazione qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo di imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo in trattazione si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale e non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.

Limite de minimis

Il beneficio è concesso, nell’ambito del Temporary Framework, nel rispetto delle seguenti condizioni:

– importo complessivo degli aiuti non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);

– impresa non già in difficoltà al 31 dicembre 2019 o, se soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale, che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

– concessione entro il 30 giugno 2022.

A tal fine l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Esposizione nel flusso Uniemens

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero contributivo in esame, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di agosto indicano, in “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:

– nell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore “ESWB”;

– nell’elemento ”<IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “N”;

– nell’elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

N.B. Il recupero dei mesi pregressi da gennaio 2022 può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.