Regime lavoratori impatriati: il mancato versamento degli importi non consente il ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 383 del 18 luglio 2022 riguardante il regime dei lavoratori “impatriati”.

L’articolo 5, comma 1, lett. c), del DL n. 34 del 2019, decreto Crescita, ha inserito nell’articolo 16 del D. Lgs. N. 147 del 2015, decreto Internazionalizzazione, il comma 3-bis, ai sensi del quale le disposizioni relative alregime speciale per lavoratori impatriati ivi disciplinato si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.

Le disposizioni si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in questione negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.

Con riferimento a tale disposizione, ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato dal 30 aprile 2019, sono stati forniti chiarimenti interpretativi con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.

In particolare, è stato precisato che tale disposizione introduce un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza degli specifici requisiti ivi indicati e con l’ulteriore riduzione al 10 per cento della percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta, se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Successivamente, l’articolo 1, comma 50, della legge di bilancio 2021 ha inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel predetto articolo 5 del decreto Crescita, il comma 2-bis, ai sensi del quale coloro che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime degli impatriati possono optare per l’estensione del regime speciale per i lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi di imposta previo versamento di un importo pari al 10 ovvero al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Le modalità di esercizio della opzione prevista al citato comma 2- bis dell’articolo 5 del decreto Crescita sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353.

In particolare, l’opzione si esercita con il pagamento di un importo pari:

-al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa, il lavoratore soddisfa, alternativamente, i seguenti requisiti: avere almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero essere diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;

-al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili, prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.

Il citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, dispone, in particolare, al Punto 1 (“Modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia”) che l’opzione è esercitata mediante il versamento degli importi dovuti in unica soluzione mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione, utilizzando i codici tributo “1860”,”Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato” e”1861″ – “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del decreto legge n. 34 del 2019” – entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.

Il Provvedimento prevede, inoltre che i soggetti per i quali, il primo periodo di fruizione dell’agevolazione si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo.

Pertanto, i soggetti, che terminavano il primo periodo di fruizione del regime agevolativo il 31 dicembre 2020, avrebbero dovuto effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.

Ai sensi del punto 2 del citato Provvedimento, inoltre, per I lavoratori dipendenti, la fruizione della opzione in argomento avviene mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nel termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento (quindi sempre entro il 30 agosto 2021), in cui tra l’altro devono essere indicati gli estremi del versamento.

Il datore di lavoro opera le ritenute sul 50 per cento o limitatamente al 10 per cento delle somme e dei valori imponibili, nel caso di lavoratori che, al momento dell’opzione, abbiano comunicato di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare le condizioni per l’applicazione delle rispettive misure di detassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo, infine, comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Quindi considerato che, ai sensi del citato comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto Crescita l’estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale disciplinato dall’articolo 16 del decreto Internazionalizzazione è subordinato all’esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, si ritiene che, laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente, il mancato adempimento preclude l’applicazione del beneficio in commento, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.